LEGGE 4 dicembre 1962, n. 1681
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio con un minimo di lire 10.000. Carriera direttiva: Servizi centrali e periferici - medici; Servizi centrali e periferici - veterinari. Carriera del personale ausiliario: Servizi centrali e periferici - guardie di sanità.
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