LEGGE 4 dicembre 1962, n. 1681

Type Legge
Publication 1962-12-04
Ultimo aggiornamento 1963-01-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio con un minimo di lire 10.000. Carriera direttiva: Servizi centrali e periferici - medici; Servizi centrali e periferici - veterinari. Carriera del personale ausiliario: Servizi centrali e periferici - guardie di sanità.

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