LEGGE 4 dicembre 1962, n. 1682
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti lettere: "f) rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti pubblici, di società ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e di società ed istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti; "g) richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite, agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo con clienti e fornitori, nominativamente indicati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1".
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