LEGGE 16 novembre 1962, n. 1686
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonchè all'attuazione di modesti opere d'interesse turistico generale.
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