LEGGE 29 novembre 1962, n. 1688
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ALa spesa annua a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per IV pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità ed a quella relativa ai contributi da versare, dalla stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali ed alla Mutua sanitaria di Trieste, per l'assistenza sanitaria dei pensionati, si provvede con le entrate dei predetti Fondi pensioni e con un contributo dello Stato.
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