LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1689

Type Legge
Publication 1962-12-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche. I. - Il primo comma dell'articolo 8 è così sostituito: "Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo. I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave". II. - All'articolo 9, primo comma, le parole: "I rinforzi", sono sostituite con le seguenti: "Gli apprestamenti".

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