DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1962, n. 1690
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1964, col quale venne approvata la convenzione, stipulata a Bologna il 18 novembre 1938 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Radiologia" presso la regia Universita' di Bologna;
Considerato che l'Universita' di Bologna con le delibere del proprio Consiglio d'amministrazione in data 1 marzo 1960 e 22 luglio 1961 ha denunciato la convenzione sopra citata;
Considerato che l'Universita' medesima ha, ora, stipulato apposita convenzione intesa ad istituire ex-novo un posto di professore di ruolo presso quella Facolta' di medicina e chirurgia da destinare all'insegnamento di "Radiologia";
Sulla
proposta dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 18 dicembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, comma secondo, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Radiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
I contributi annui a carico degli Enti finanziatori vengono determinati rispettivamente in L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 ed in L. 760.000 (settecentosessantamila) per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Art. 4
I contributi di cui al precedente articolo sono suscettibili di aumento in relazione ai futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti dallo Stato a favore dei professori universitari.
Art. 5
L'Universita' di Bologna si obbliga a versare annualmente allo Stato, l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di cui al precedente art. 2, oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, del titolare medesimo, previsti dall'art. 3.
Art. 6
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui all'art. 2 sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 7
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Art. 8
La convenzione stipulata dall'Universita' di Bologna il 18 novembre 1938, approvata e resa esecutiva con il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1964, e' dichiarata decaduta.
SEGNI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 34. - VILLA
Contratto solutorio e convenzione per posto professore facolta' medicina- art. 1
Repertorio n. 779 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Contratto solutorio e convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'Insegnamento di Radiologia nella Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1962 (millenovecentosessantadue), oggi 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 19,30 (13 dicembre 1962), in comune e citta' di Bologna, in una sala del Rettorato della Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nati a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica, a norma dell'articolo 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta, alla presenza del testimoni noti ed idonei signori: Di Guglielmo prof. Lucio, nato a Napoli il 28 giugno 1921 e residente a Pavia, docente universitario; Fiore dott. Adriano, nato a Bologna il 1 novembre 1931 ed ivi residente, impiegato. Si sono personalmente costituiti i signori: Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, nato il 30 novembre 1908 a Brescia e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale agisce ed interviene esclusivamente nella sua veste di componente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Bologna, espressamente delegato a rappresentare l'Universita' smessa in questo atto, con deliberazione del Consiglio medesimo in data 8 dicembre 1962, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera A); Dall'Aglio dott. Antonio, nato a Bologna il 24 dicembre 1902 ed ivi residente, libero professionista, il quale agisce ed interviene esclusivamente nella sua veste di componente dei Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna espressamente delegato a rappresentare il Consorzio stesso in questo atto, con deliberazione del Consiglio medesimo in data 5 dicembre 1962, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera B); Basile prof. Stefano, nato il 19 gennaio 1904 a Bologna ed ivi residente, docente universitario, il quale agisce ed interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di presidente del Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro e quindi di legale rappresentante dell'Ente medesimo, a cio' espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del Centro stesso, con deliberazione in data 23 novembre 1962 - approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 5 dicembre 1962 n. CS/2454/Div. San. - il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera C), sig. Di Tolle Mario, nato il 15 settembre 1907 a Foggia e residente a Milano, piazzetta Guastalla n. 11, commerciante, il quale agisce ed interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di socio accomandatario con firma libera e quindi di legale rappresentante della Societa' italiana Prodotti ed Accessori Radiologici (S.I.P.A.R.), in accomandita semplice, di G. Ropoto e M. Di Tolle, con sede in Milano, via San Calogero n. 22, come da certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano in data 29 novembre 1962, n. 152102/103, che si allega al presente atto sotto la lettera D); sig. De Re Luigi, nato il 11 febbraio 1902 a San Quirino (Udine), residente a Milano ed ivi domiciliato per la carica in via Santa Maria Segreta n. 6, revisore ufficiale dei conti, il quale agisce ed interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di amministratore unico della Societa' Immobiliare a responsabilita' limitata "Orceana", con sede in Milano, via Santa Maria Segreta n. 6, come da certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, in data 10 dicembre 1962, n. 156354, che si allega ai presente atto sotto la lettera E, a cio' espressamente autorizzato dall'assemblea dei soci, con delibera in data 12 novembre 1962, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera F); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale, io, Ufficiale rogante, sono certo e faccio fede. Premesso che con convenzione in data 18 novembre 1938, repertorio n. 175, fra l'Universita' degli studi di Bologna, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna ed il Centro Bolognese per lo studio e la cura del cancro, convenzione approvata con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1964, venne istituito un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della radiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna; che nel frattempo si sono verificate circostanze di vario genere, oltre a quella del diminuito potere di acquisto della moneta, per cui l'onere gravante sull'Universita', che era tenuta al rimborso allo Stato di tutti gli emolumenti versati al titolare del posto, mentre gli altri due Enti versavano solo la somma prefissata nella convenzione, e' divenuto enormemente sproporzionato; che, non essendo intervenuto un accordo preventivo con gli Enti finanziatori, l'Universita' denuncio' la convenzione in parola, con delibera del proprio Consiglio di amministrazione in data 1 marzo 1960, a cominciare dall'anno accademico 1960-61, ed analoga deliberazione assunse il Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario nella seduta del 28 giugno 1960; che con successiva delibera in data 22 luglio 1961 il predetto Consiglio di amministrazione dell'Universita', in considerazione della particolare situazione di disagio in cui si sarebbe venuto a trovare il prof. Gian Giuseppe Palmieri, il quale aveva occupato con alto onore e profonda competenza il posto di ruolo sin dalla sua istituzione - dopo tanti anni dedicati esemplarmente allo studio ed all'insegnamento presso l'Universita', sospese, per quanto lo concerneva, gli effetti della della denuncia di cui sopra sino al giorno del collocamento a riposo del prof. Palmieri medesimo; che il 16 agosto 1961 e' deceduto il prof. Palmieri, talche' con verificarsi della condizione sospensiva suddetta e' tornata operante la precedente denuncia per cui la convenzione doveva considerarsi decaduta e la cattedra cessata; che, in considerazione dell'importanza che e' andata assumendo nel campo della medicina la radiologia, divenuta frattanto materia fondamentale per il corso di laurea in medicina e chirurgia, i tre Enti finanziatori predetti hanno deliberato di dare vita ad una nuova convenzione per la istituzione di un posto di ruolo che permetta la continuita' dell'insegnamento della radiologia da parte di un titolare; che i rapporti di qualsiasi genere intercorrenti fra l'istituto di radiologia e l'Istituto del radio verranno definiti con atto a parte fra l'Universita' ed il Centro cancro (di cui l'istituto del radio e' una sezione); che i Consigli di amministrazione dell'Universita' di Bologna, del Consorzio interprovinciale universitario e del Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro ebbero a deliberare di contribuire, ciascuno pro-quota, al finanziamento del posto di ruolo in parola; che tra i suddetti Enti venne stipulata in data 4 agosto 1962 la convenzione n. 763 di repertorio, per l'istituzione del posto medesimo; che, essendo insorte alcune difficolta' circa l'ammissibilita' dell'intervento alla convenzione predetta dell'Universita' di Bologna, quale contribuente pro-quota, gli Enti interessati sono venuti nella determinazione di procedere alla stipulazione di una nuova convenzione con l'intervento di altro contribuente in luogo dell'Universita'; che la Societa' italiana prodotti ed accessori radiologici di Milano, nell'intento di collaborare all'istituzione ed al mantenimento del posto di ruolo in parola, tenendo conto soprattutto che la prima cattedra di radiologia di Bologna fu creata e tanto illustrata dal compianto prof. Gian Giuseppe Palmieri - si e' dichiarata disposta a contribuire al finanziamento del posto di ruolo stesso; che la Societa' immobiliare Orceana di Milano si e' per parte sua dichiarata disposta a rendersi garante solidale in favore dell'Universita' degli studi di Bologna di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione dalla S.I. P.A.R. predetta, come risulta dalla delibera dell'assemblea dei soci in data 12 novembre 1962, che in copia autentica e' gia' allegata al presente atto sotto la lettera F); che il Senato accademico ed il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, rispettivamente nelle sedute del 6 dicembre 1962 e del 13 dicembre 1962, i cui verbali, in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere G) ed H) hanno esaminato ed approvato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'istituzione, mediante convenzione, di un Posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento della radiologia; che l'Universita' degli studi di Bologna, il Consorzio interprovinciale universitario ed il Centro bolognese per lo studio e la cura dei cancro - hanno deliberato - con delibere dei propri Consigli di amministrazione (allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere A), B) e C) gia' citate) - la stipulazione della nuova convenzione e la risoluzione della precedente, mantenendo inalterati i rapporti percentuali dei reciproci impegni finanziari; premesse tutte che i contraenti confermano e ratificano e vogliono facciano parte integrante del presente atto. L'Universita' degli studi di Bologna, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna ed il Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro, convengono e stipulano innanzitutto che la convenzione in data 4 agosto 1962, n. 763 di repertorio - registrata a Bologna, atti pubblici, il 18 agosto 1962 al n. 312 - da essi stipulata e da me rogata, deve intendersi ed e' ad ogni effetto risolta per esplicita e concorde volonta' delle parti contraenti qui costituite, con esonero dell'ufficiale rogante che l'ha redatta da ogni indagine relativa e da ogni e qualsiasi responsabilita' al riguardo. Successivamente le parti tutte qui come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Bologna - in aggiunta al posti gia' assegnati alla Facolta' stessa, a sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e' istituito un posto di ruolo di professore, riservato all'insegnamento della radiologia.
Contratto solutorio e convenzione per posto professore facolta' medicina- art. 2
Art. 2. Il Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro si impegna ed obbliga a versare all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'articolo 1, il contributo annuo di L. 2.208.750 (duemilioniduecentoottomilasettecentocinquanta) per il periodo di anni venti consecutivi - a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.
Contratto solutorio e convenzione per posto professore facolta' medicina- art. 3
Art. 3. Il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, si impegna ed obbliga a versare alla Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 930.000 (novecentotrentamila) per il periodo di anni venti - a "decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.
Contratto solutorio e convenzione per posto professore facolta' medicina- art. 4
Art. 4. La Societa' italiana Prodotti ed Accessori Radiologici (S.I.P.A.R) si impegna ed obbliga a versare all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di cui all'art. 1, il contributo annuo di lire 1.511.250 (unmilionecinquecentoundicimiladuecentocinquanta), per il periodo di anni venti - a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.
Contratto solutorio e convenzione per posto professore facolta' medicina- art. 5
Art. 5. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari, o, per altre cause, la somma di L. 4.650.000 (quattromilioniseicentocinquantamila) - prevista come costo base del posto di ruolo. oggetto della presente convenzione - risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato lo ammontare di quanto da essa dovuto allo Stato stesso, ai sensi dell'art. 7 della convenzione medesima, i tre enti finanziatori - ciascuno in proporzione alla propria quota di contributo (e cioe' rispettivamente sulla base di 19/40 per il Centro, 13/40 per la S.I.P.A.R. ed 8/40 per il Consorzio) - si impegnano ed obbligano a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, in aggiunta ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, la somma occorrente ad integrare la differenza che verra' a risultare in seguito all'aumento del costo della cattedra e cio' dalla data in cui tali eventuali aumenti andranno a decorrere.
Contratto solutorio e convenzione per posto professore facolta' medicina- art. 6
Art. 6. Nell'ammontare del costo presunto della cattedra, coperto attualmente mediante i contributi indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4 - e' compreso anche l'importo corrispondente al 20%, annuo degli assegni spettanti al titolare del posto di ruolo in oggetto, per costituire l'apposito fondo destinato a fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso.
Contratto solutorio e convenzione per posto professore facolta' medicina- art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione del sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1, nel loro importo al lordo di ogni e qualsiasi ritenuta, e compresi i relativi oneri fiscali. L'Universita' degli studi di Bologna, si impegna ed obbliga altresi' a versare annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 6, per gli effetti ivi indicati, o quella minore o maggiore somma che, in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in parola, sara' da essa dovuta.
Contratto solutorio e convenzione per posto professore facolta' medicina- art. 8
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