LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1699
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 1
Articolo unico. Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente del Ministro per la difesa del Ministro per le finanze, il rango di generale di Corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente ala carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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