LEGGE 12 dicembre 1962, n. 1702
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, rilasciate dopo la entrata in vigore della presente legge, devono contenere la indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare. Per le patenti già rilasciate, l'indicazione del gruppo sanguigno viene apposta su richiesta del titolare, ma, comunque, sempre in occasione delle conferme periodiche, di cui all'articolo 88 e della revisione delle patenti, di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Il Ministro per trasporti, di concerto col Ministro per la sanità, stabilirà con suo provvedimento le modalità di attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - JERVOLINO - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.