DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962, n. 1703

Type DPR
Publication 1962-08-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 1, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, con il quale le attribuzioni in materia di stampa e di radio sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 9 della Convenzione con l'Ente R.A.I. per la ricostruzione del Centro radiofonico ad onde corte di Roma-Prato Smeraldo, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132; Vista la convenzione 26 gennaio 1952, per la concessione da parte dello Stato alla R.A.I. dei servizi di radioaudizione e televisione circolari e del servizio di telediffusioni su filo, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180; Ritenuta la necessita' di dare un coordinato indirizzo al servizio di redazione e di emissione sia in lingua italiana che nelle lingue estere dei notiziari e in genere delle trasmissioni rivolte agli ascoltatori residenti all'estero; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta: E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo alla convenzione 7 maggio 1948, stipulato in data 30 marzo 1962 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni, e l'Ente R.A.I. Radiotelevisione italiana, per la gestione da parte della R.A.I. del servizio notiziari e conversazioni per l'estero per le radiotrasmissioni ad onde corte.

SEGNI FANFANI - TREMELLONI - CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registro alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1962

Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 87. - VILLA

Regolamento

Regolamento riguardante la gestione dei notiziari e servizi informativi per l'estero Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di radio, assolte dal Servizio informazioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, in relazione alle Convenzioni stipulate il 7 maggio 1948 (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132) e il 26 gennaio 1952 (decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180), ed alle intese raggiunte con lettera in data 26 marzo 1962 e 28 marzo 1962, circa la gestione da parte della R.A.I, del Servizio notiziari e conversazioni per l'estero per le radiotrasmissioni ad onde corte, si conviene quanto segue: 1) Comitato programmi. Allo scopo di dare un coordinato indirizzo al servizio di redazione e di emissione, sia in lingua italiana che nelle lingue estere, dei notiziari e in genere delle trasmissioni rivolte agli ascoltatori residenti all'estero viene istituito un Comitato misto programmi informativi per l'estero. Il predetto Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sara' composto oltre che dal Sottosegretario stesso, da cinque membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da cinque membri designati dalla R.A.I.. Il Sottosegretario potra' delegare un funzionario della Presidenza del Consiglio, membro detta Commissione, a sostituirlo nelle funzioni di Presidente della Commissione. Rappresentanti della Presidenza del Consiglio e della R.A.I., di Ministeri, di Enti pubblici o privati, su richiesta delle parti, potranno di volta in volta essere convocati dal Presidente. Detto Comitato sara' costituito entro il 15 aprile 1962. La segreteria del Comitato sara' tenuta da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato misto programmi avra' per compito: a) di stabilire gli orari, la durata e il numero delle trasmissioni; b) di deliberare sui programmi e sugli orientamenti dei medesimi, nonche' sull'organizzazione dei mezzi relativi; c) di formulare proposte, di promuovere iniziative, di dare suggerimenti per un sempre piu' idoneo funzionamento del servizio, anche in relazione ai rapporti con altri enti o organismi italiani ed esteri. Qualsiasi deliberazione adottata dal Comitato misto programmi che comporti comunque una variazione di spesa deve essere sottoposta al parere della Commissione incaricata di esaminare le note di addebito, di cui al seguente punto 9. Il Comitato sara' convocato dal presidente in via ordinaria trimestralmente e in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti l'opportunita'. 2) Gestione del Servizio da parte della R.A.I. La R.A.I. si atterra' alle deliberazioni del Comitato misto programmi e alle direttive che potranno essere impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposite comunicazioni scritte in rapporto a particolari situazioni ed esigenze. Nell'ambito di tali deliberazioni e direttive, la R.A.I. provvedera' alla organizzazione del servizio e alla redazione dei notiziari, sia per quanto attiene al contenuto, sia per quanto riguarda la forma, nonche' alla realizzazione dei programmi. La R.A.I. sara' tenuta a conservare i testi scritti e, ove particolari esigenze lo richiedano, anche la registrazione su nastro o su altro mezzo, dei notiziari, delle conversazioni, delle interviste messi in onda durante il trimestre, per tenerli a disposizione del Comitato misto programmi. La R.A.I. inviera' quotidianamente, e non piu' tardi del giorno successivo a quello di trasmissione, al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il testo in lingua italiana del notiziario base e i testi trasmessi (notiziari e conversazioni). I membri del Comitato per i programmi, come pure i membri della Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito, verranno facilitati dalla R.A.I. qualora intendano visitare uffici ed impianti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedera' a rimettere quotidianamente alla R.A.I, i testi delle radioricezioni per telescrivente. 3) Orari e programmi. Almeno nel primo trimestre della gestione della R.A.I., e comunque fino alla prima riunione del Comitato misto programmi, tutte le trasmissioni saranno effettuate secondo i programmi e gli orari in atto. Potranno essere concordate, caso per caso, eventuali revisioni limitatamente alla durata dei programmi stessi. 4) Organizzazione interna. Al termine del primo trimestre, che sara' considerato come un periodo di prova per stabilire il migliore sistema di organizzazione, soprattutto ai fini della specializzazione dei notiziari e della ripartizione in sezioni delle varie zone geopolitiche alle quali sono destinate le trasmissioni, la R.A.I. presentera' al Comitato misto programmi una relazione sui risultati del primo periodo della sua gestione. 5) Trasmissioni di notiziari per l'estero e trasmissioni di notiziari in lingue del "Notturno dall'Italia". La R.A.I. - provvedera' ad inquadrare nella costituenda Direzione notiziari e servizi informativi per l'estero non soltanto la redazione dei notiziari in lingua italiana per l'estero su onde corte, ma anche la redazione dei notiziari in lingua straniera trasmessi dal "Notturno dall'Italia". 6) Rapporti esterni. I rapporti ufficiali con le Ambasciate estere in Italia e con le nostre rappresentanze all'estero saranno tenuti tramite il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7) Corrispondenza con i radioascoltatori. La corrispondenza dei radioascoltatori all'estero, italiani e stranieri, - compresa quella indirizzata alla R.A.I. - dovra' affluire al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio. 8) Rimborso delle spese. Il rimborso della spese alla R.A.I. da parte della Presidenza del Consiglio per la gestione del servizio di redazione ed emissione dei notiziari e delle trasmissioni informative per l'estero sara' regolato ai sensi dell'art. 9 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 1132, al pari del rimborso delle spese per le altre attivita' previste dalla suddetta Convenzione e svolte dalla R.A.I. per conto della Presidenza del Consiglio del Ministri. 9) Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito. La Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito ha il compito di aggiornare i criteri di imputazione delle spese ogni qualvolta se ne rappresenti la necessita', di esaminare le proposte e deliberati del Comitato misto programmi che abbiano una rilevanza finanziaria di riscontrare le note di addebito che la R.A.I. presentera' ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione. La Commissione ha la facolta' di demandare l'esame delle note di addebito a dipendenza della Prsidenza del Consiglio e della R.A.I. La Commissione sara' composta - oltre che dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - da sei membri, di cui: due funzionari della Presidenza del Consiglio, due funzionari della R.A.I., due funzionari del Ministero delle poste a telecomunicazioni. Il Sottosegretario ha la facolta' di delegare uno dei due funzionari della Presidenza del Consiglio membri della Commissione, a sostituirlo nelle funzioni di presidente. La Commissione si riunira' almeno due volte l'anno. 10) Inizio del servizio e personale. Quindici giorni prima della consegna dei locali la R.A.I. comunichera' alla Presidenza del Consiglio l'elenco definitivo del personale segnalato dalla Presidenza del Consiglio e dalla R.A.I. che sara' impiegato nella costituenda Direzione notiziari e servizi informativi per l'estero. 11) Assunzione di personale e spese. Fermo restando che qualsiasi aumento di organico dovra' essere preventivamente approvato dal Comitato misto programmi e da quello per il controllo delle note di addebito, ogni eventuale futura assunzione di personale da adibire alla Direzione notiziari e servizi informatici per l'estero sara' concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilendo fin da ora che saranno di preferenza assunti elementi del Servizio informazioni della Presidenza e che non saranno comunque assunti membri del Corpo diplomatico o elementi che abbiano rapporti di impiego o di collaborazione con uffici delle Rappresentanze diplomatiche. 12) Clausola finale. L'assunzione del servizio avverra' in data 1 aprile 1962. Nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in dipendenza di quanto concordato, venisse nella determinazione di riassumere la gestione diretta del servizio, con un preavviso di sei mesi, resta stabilito che la Presidenza dovra' riassorbire o assumersi la liquidazione del solo personale appartenente alla categoria dei traduttori e speakers che si trovano a prestare servizio presso la R.A.I. per le esigenze delle trasmissioni ad onde corte per l'estero. L'anzidetto riassorbimento avra' luogo alle condizioni e nei limiti di cui alla legge 23 giugno 1961, n. 520. Roma, addi' 30 marzo 1962 L'amministratore delegato della R.A.I. - Radiotelevisione italiana RODINO' Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio DELLE FATE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.