LEGGE 22 novembre 1962, n. 1706
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme di cui alle legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'art. 3 della legge 27 maggio 1939, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954.
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