LEGGE 22 novembre 1962, n. 1708
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di agevolare la libera navigazione è vietato costruire ponti di chiatte sul fiume Po. I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il 31 dicembre 1965.
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