LEGGE 22 novembre 1962, n. 1708

Type Legge
Publication 1962-11-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di agevolare la libera navigazione è vietato costruire ponti di chiatte sul fiume Po. I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il 31 dicembre 1965.

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