LEGGE 18 dicembre 1962, n. 1716
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nei casi previsti nel numero 2 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo mediante contratto di locazione avente scadenza al 31 dicembre 1964, o, nei casi in cui il contratto di locazione ha scadenza consuetudinaria, alla, data della scadenza consuetudinaria successiva, e per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del venti per cento al canone del precedente contratto.
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