LEGGE 18 dicembre 1962, n. 1717
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata, è sostituita dalla seguente "c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; le oblazioni fatto ad Enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilità come pure le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti, le rette di spedalità e di ricovero a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza, i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale nonchè i contributi e le quote associative versate dagli associati alle mutue volontarie ed alle società di mutuo soccorso, aventi lo scopo esclusivo di provvedere al pronto soccorso, all'assistenza sanitaria, alla corresponsione di indennità di malattia, di assegni e di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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