LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1719
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La prima parte dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituita dalla seguente: "L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1965" .
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