La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67".