LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1749
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il coefficiente di stipendio iniziale previsto per gli applicati di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, per gli aiutanti tecnici degli istituti e delle scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per i magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e elevato, dal 1 luglio 1962, da 157 a 173.
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