LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1750
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. All'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, è aggiunto il seguente comma: "Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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