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LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1751

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 396, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta italiana delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TAVIANI - JERVOLINO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO