LEGGE 23 dicembre 1962, n. 1752

Type Legge
Publication 1962-12-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. A decorrere dal 1 gennaio 1963 sarà corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione "G. Verdi" di Milano), in aggiunta alla somma di lire 20.000.000, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, un ulteriore contributo annuo di lire 50.000.000. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con una aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi. Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI TREMELLONI - Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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