La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È istituita una indennità di studio, con effetto dal 1 luglio 1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, compresi gli insegnanti delle scuole popolari, secondaria ed artistica, per gli ispettori scolastici e per il personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate. L'indennità di studio non è dovuta a] personale dipendente dalla medesima Amministrazione, al quale e stato attribuito l'assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno mensile di analoga natura. L'indennità di studio, che è soggetta unicamente alle ritenute erariali, è corrisposta secondo i coefficienti in godimento nelle misure lorde e nei limiti stabiliti nella annessa tabella.