LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1755
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Montreal il 21 giugno 1961, relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alle apposite clausole del Protocollo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - TREMELLONI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Protocole
Protocole portant amendement a la Convention relative a' l'aviation civile internationale Parte di provvedimento in formato grafico
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