LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1758
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'Accordo stesso.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: Bosco
Accordo
Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiali medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituiti sanitari. (Strasburgo, 28 aprile 1960). ACCORD POUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE EN FRANCHISE DE DOUANE, A TITRE DE PRET GRATUIT ET A DES FINS DIAGNOSTIQUES OU THERAPEUTIQUES, DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL ET DE LABORATOIRE DESTINE AUX ETABLISSEMENTS SANITAIRES. Parte di provvedimento in formato grafico
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