LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1759

Type Legge
Publication 1962-12-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in rigore in conformita' dell'articolo 21 della Convenzione stessa.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione-art. 1

Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali. (Buenos Aires, 12 aprile 1961) Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Paesi in materia di assicurazioni sociali hanno deciso di concludere una Convenzione ed a questo scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. l'on. Mario MARTINELLI, Ministro per il commercio con l'estero IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA: S. E. il dott. Diogenes TABOADA, Ministro per gli affari esteri e per il culto i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: 1) in Italia: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; d) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie; e) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; f) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. 2) In Argentina: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e la morte; b) le indennita' e gli altri trattamenti in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale; c) l'assicurazione obbligatoria di maternita'; d) i servizi di medicina preventiva e curativa esercitati dall'"Instituto Nacional de Prevision Social", ivi comprese le indennita' da corrispondersi dallo stesso "Instituto" durante un periodo di riposo per infortunio o malattia non professionale, a decorrere dal momento in cui verranno applicate le norme relative. 2. La presente Convenzione si applichera' ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che saranno emanate per l'integrazione, la modificazione e l'applicazione delle legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Essa non si applica alle leggi ed altre disposizioni che copriranno un nuovo ramo delle assicurazioni sociali o estenderanno i rami esistenti a nuove categorie di persone se il Governo di uno Stato contraente notifichera' una opposizione al Governo dell'altro State entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali atti

Convenzione-art. 2

Articolo 2. I cittadini italiani nella Repubblica Argentina, ed i cittadini argentini nella Repubblica italiana sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'articolo 1 vigenti rispettivamente in Argentina ed in Italia. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 1. In deroga al principio dell'articolo 2 sono stabilite le seguenti eccezioni: a) il cittadino di uno dei due Stati contraenti, inviato da una impresa avente, sede nel territorio di uno dei due Stati, nel territorio dell'altro, continua ad essere sottoposto alle disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa, purche' l'occupazione nel territorio dell'altro Stato non superi i dodici mesi. Se la durata dell'occupazione nel territorio dell'altro Stato supera dodici mesi, il lavoratore puo' continuare ad essere sottoposto anche successivamente alle disposizioni dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, purche' ci sia l'approvazione dell'autorita' amministrativa suprema dell'altro Stato. b) il personale navigante di una impresa di trasporto aereo, avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, continuera' ad essere sottoposto alle disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa, se possiede la cittadinanza di tale Stato anche se occupato nel territorio dell'altro Stato. Lo stesso vale per il personale di terra inviato transitoriamente nel territorio dell'altro Stato. c) i membri dell'equipaggio di una nave sono sottoposti alle disposizioni dello Stato contraente del quale la nave batte bandiera. Le persone assunte da una nave nel porto di uno dei due Stati contraenti per lavori di carico e scarico, di riparazioni e di sorveglianza per detta nave, sono sottoposte alle disposizioni dello Stato al quale appartiene il porto. d) gli addetti ad enti od uffici di uno dei due Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle disposizioni del primo Stato. e) ai membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti, fatta eccezione dei consoli onorari, al loro personale d'ufficio ed agli addetti al servizio personale di dette persone si applicano le disposizioni dello Stato contraente al quale appartengono. Tuttavia gli addetti che non sono funzionari o impiegati di ruolo e gli addetti al servizio personale possono, entro tre mesi dall'inizio della loro occupazione, con l'approvazione della competente autorita' da cui dipende la rappresentanza diplomatica e consolare, chiedere di essere assicurati secondo le disposizioni dello Stato contraente nel quale sono occupati. Se il rapporto di lavoro esisteva gia' al momento dell'entrata in vigore, della presente Convenzione, il termine di tre mesi decorre da questa data. 2. Le autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'articolo 2. Esse possono altresi' ammettere che si deroghi, di comune accordo, alle disposizioni del paragrafo 1, per singoli casi o gruppi di casi.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 1) I cittadini italiani ed argentini, che possono far valere in uno dei due Stati contraenti un diritto a prestazioni in denaro dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e la morte (superstiti) o dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conservano tale diritto, senza alcuna limitazione, ovunque essi risiedano. 2) Ai fini delle maggiorazioni per carichi familiari delle prestazioni delle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti, e delle prestazioni ai superstiti previste da dette assicurazioni, la residenza o il soggiorno nel territorio di un altro Stato delle persone per le quali tali maggiorazioni o prestazioni sono concesse, non sono considerati come residenza o soggiorno all'estero.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1) In caso di invalidita', vecchiaia e morte di un cittadino italiano o argentino che sia stato sottoposto nei due Stati contraenti alle assicurazioni sociali per tali eventi, ivi comprese le forme volontarie previste dalle legislazioni concernenti tali assicurazioni, gli istituti assicuratori dei due Stati contraenti accertano il diritto alle prestazioni in base alle disposizioni vi genti rispettivamente per ognuno di essi, tenuto conto dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati. 2) Se, secondo le disposizioni di uno dei due Stati contraenti, il diritto ad una prestazione dipende da periodi compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione sociale, la totalizzazione ai sensi del paragrafo I si effettua solo con i periodi corrispondenti compiuti nell'altro Stato. Se in tale Stato non esiste un regime speciale di assicurazione sociale per detta categoria professionale, i periodi del regime speciale compiuti nel primo Stato sono totalizzati con i periodi compiuti nell'altro Stato nella assicurazione sociale in vigore per la stessa categoria professionale. Se cio' nonostante l'assicurato non raggiunge il diritto alle prestazioni del regime speciale, i periodi compiuti in tale regime sono considerati come se fossero stati compiuti nel regime generale.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 1) Le prestazioni che un assicurato previsto all'articolo 5 della presente Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere in virtu' delle legislazioni dei due Stati contraenti sono liquidate nel modo seguente: a) l'istituto di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente; b) se il diritto e' acquisito in virtu' della precedente lettera a), detto istituto determina l'ammontare teorico della prestazione, cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione, totalizzati secondo le modalita' previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione; in base a tale ammontare l'istituto stabilisce l'ammontare dovuto al pro-rata della durata dei periodi compiuti sotto detta legislazione in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni dei due Stati contraenti. 2) Qualora l'interessato, tenuto conto della totalita' dei periodi previsti all'articolo 5, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1) Se le prestazioni da concedere dagli enti assicuratori di entrambi gli Stati non raggiungono la pensione minima dello Stato in cui la prestazione e' pagata, l'ente assicuratore di questo Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sara' corrisposto a carico degli enti assicuratori di ciascuno dei due Stati per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Stati con la somma totale dei periodi contributivi e sostitutivi. 2) Se la somma delle prestazioni determinate in conformita' all'articolo 6 non raggiunge l'importo che spetterebbe all'interessato tenendo conto soltanto delle disposizioni di uno dei due Stati contraenti, l'istituto assicuratore di tale Stato aumenta le proprie prestazioni di un importo corrispondente alla differenza tra il predetto importo e la somma delle prestazioni liquidate in conformita' all'articolo 6.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 L'interessato ha facolta' di rinunciare ai benefici previsti negli articoli 5 e 6. In tal caso le prestazioni sono determinate tenendo conto soltanto delle disposizioni di ciascun Stato contraente.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 1) Gli Istituti assicuratori dei due Stati contraenti, tenuti a concedere prestazioni in base alla presente Convenzione, versano le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria. 2) Quando in uno dei due Stati contraenti, per accertare un diritto a prestazioni o per determinare la misura di esse, occorre tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, tale importo e' calcolato in conformita' alla regolamentazione vigente nei due Paesi in materia di pagamenti correnti. Per pagamenti correnti si intendono i pagamenti definiti dall'articolo 19 lettera I dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Gli istituti e le autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie assicurazioni sociali; tale reciproca assistenza e' gratuita. Gli accertamenti sanitari necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno Stato contraente nei riguardi di persone che si trovano nel territorio dell'altro Stato, sono eseguiti dall'istituto assicuratore di tale Stato, su richiesta ed a spese dell'istituto assicuratore del primo Stato.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 1) Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte previste dalle legislazioni di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali e per il pagamento delle corrispondenti prestazioni, valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli istituti assicuratori e delle autorita' competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato. 2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Gli istituti, le autorita' ed i tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto del proprio Stato dinnanzi a tutti gli istituti, autorita' e tribunali competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 1) Le istanze presentate presso istituti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato contraente valgono anche quali istanze presentate presso istituti assicuratori od altri uffici competenti dell'altro Stato contraente. 2) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un prescritto periodo di tempo presso un ufficio competente a riceverli di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come presentati in termine utile se sono presentati entro tale termine presso un corrispondente ufficio dell'altro Stato. In tal caso tale ufficio deve immediatamente inoltrare il ricorso all'ufficio competente. Se l'ufficio, presso il quale e', presentato il ricorso, non conosce l'ufficio competente, l'inoltro puo' aver luogo tramite le autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Le istanze che sono indirizzate agli istituti, alle autorita' od ai tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 1) Le autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti concorderanno direttamente tra loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in quanto esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulle questioni seguenti: 1° designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti; 2° modalita' per il pagamento delle prestazioni dovute da ciascun ente assicuratore ai rispettivi beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente; 3° controllo medico ed amministrativo dei richiedenti e degli aventi diritto a prestazioni e rimborso delle spese relative. 2) Le autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti si informeranno reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle legislazioni dei rispettivi Stati nel campo delle assicurazioni sociali. 3) Gli istituti e le autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che saranno adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 1) Le controversie fra le due Parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, sono risolte di comune accordo dalle autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti. 2) Qualora non sia possibile risolvere in tal modo la controversia, essa deve essere sottoposta, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, ad un collegio arbitrale, la cui composizione ed il cui finanziamento saranno concordati fra i Governi dei due Stati contraenti. 3) Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla presente Convenzione ed in conformita' ai principi giuridici generalmente riconosciuti. 4) Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono vincolanti per le due Parti contraenti. Ciascuno Stato contraente sopporta le spese del proprio rappresentante. Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati contraenti. Per il resto il collegio arbitrale regola da se' la propria procedura.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Ai sensi della presente Convenzione si intendono per autorita' amministrative supreme: nella Repubblica italiana: Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale; nella Repubblica Argentina: Il Ministro per il Lavoro e la Sicurezza Sociale.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, sempreche' non sia ancora intervenuta una decisione che abbia determinato la relativa prestazione in maniera definitiva. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore. 2) Le prestazioni che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione siano state rifiutate per mancanza dei requisiti assicurativi previsti dalle legislazioni interne di ciascun Stato sono determinate su domanda in conformita' alla presente Convenzione. 3) Per periodi anteriori alla data della firma della presente Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 1) La presente Convenzione e' conclusa per la durata di tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo denuncia notificata per iscritto dal Governo di uno dei due Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del termine. 2) In caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione continuano a valere per i diritti gia' acquisiti. Ai diritti in corso di acquisizione maturati fino alla cessazione della presente Convenzione, le disposizioni di essa continuano ad applicarsi anche dopo la sua cessazione in conformita' ad un accordo complementare.

Convenzione-art. 21

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