LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1767
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 10 dell'Accordo stesso.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Accordo-art. 1
Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale di pagamento e di cooperazione economica e tecnica e scambio di Note. (Kabul, 10 dicembre 1960). ACCORDO COMMERCIALE DI PAGAMENTO E DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA TRA L'ITALIA E L'AFGHANISTAN Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Afghanistan, considerando e confermando i rispettivi sentimenti di amicizia cui si informano tradizionalmente i rapporti tra i due Paesi, animati dal desiderio - al fine di rendere tali rapporti sempre piu' operanti, nello spirito dell'Accordo concluso tra le due Parti il 15 giugno 1938 - di facilitare e sviluppare tra di essi le relazioni commerciali e di dare il massimo impulso alla cooperazione economica e tecnica, sulla base dei reciproci interessi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare per quanto in loro potere lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi agevolando, tra l'altro, nei limiti dei rispettivi regolamenti, una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilita' di esportazione e di importazione e l'attivita' che i singoli operatori, sia enti che privati, italiani e afghani svolgono in relazione alle esportazioni ed importazioni tra i due Paesi delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori. A tal fine le due Parti contraenti si impegnano in particolare ad accordare ogni facilitazione possibile sia all'esportazione che alla importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori - in particolare per quanto concerne le merci che facciano eventualmente oggetto di vendita od acquisto da parte di Enti statali o comunque sottoposti allo Stato o da esso controllati - in conformita' delle leggi e regolamenti in vigore in ciascuno dei due Stati.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti contraenti convengono di consultarsi, tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche, in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci tra i due Paesi o ad essa connessa, nonche' di fornirsi ogni informazione utile o che sia ritenuta comunque interessante al fine di sviluppare le relazioni economico-commerciali italo-afghane. Al presente Accordo vengono allegate le liste di merci disponibili per l'esportazione da ciascuno dei due Paesi verso l'altro, lista A e lista B, restando inteso che tali liste, aventi valore indicativo, non escludono la possibilita' dello scambio di altre merci, fino al limite massimo disponibile.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione piu' favorita specialmente per quanto concerne: 1) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalita' di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalita' relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonche' al transito, al deposito, ecc.; 2) le formalita' concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le disposizioni del presente Accordo relative al trattamento della nazione piu' favorita non si applicheranno: 1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle due Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi; 2) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Citta' del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia e alla Somalia; 3) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtu' della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio; 4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti in rapporto alla sua partecipazione ad una comunita' istituita fra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione del commercio e dei servizi, o per provvedere alla loro sicurezza.
Accordo-art. 5
Articolo 5 I pagamenti relativi agli scambi commerciali come pure gli altri pagamenti correnti tra i due Paesi saranno regolati in dollari, sterline o altra valuta convertibile. Ciascuno dei due Governi si impegna a concedere, secondo e nei limiti della propria legislazione e regolamenti, le autorizzazioni necessarie, per effettuare i detti pagamenti, alle Banche e Istituti di Credito rispettivi.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Il Governo italiano facilitera' l'attuazione delle proposte che il Governo Afghano riterra' di avanzare per quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiane allo sviluppo economico del Regno di Afghanistan. In particolare, i due Governi faciliteranno le iniziative che avranno per scopo lo studio e l'attuazione di programmi diretti a sviluppare in Afghanistan, attraverso l'impiego di sistemi, di tecnici e di beni strumentali italiani, l'impianto di industrie, la costruzione di opere pubbliche, il sistema di comunicazioni, lo sfruttamento delle risorse agrarie e minerarie. Nell'attuazione delle suddette iniziative il Governo Reale Afghano garantira' da parte sua alle ditte italiane, che eserciteranno la loro attivita' in Afghanistan, un trattamento in genere non meno favorevole di quello concesso alle iniziative ed alle ditte di altri Paesi, con particolare riguardo comunque al trasferimento di capitali, di redditi, di salari, ecc.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il Governo italiano facilitera' l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Afghanistan in base ad intese tra il Governo Reale Afghano da una parte ed i tecnici e specialisti italiani dall'altra e prestera' ogni possibile assistenza per la formazione e l'addestramento di tecnici afghani in Italia.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il Governo italiano e' disposto ad accordare, nei limiti delle possibilita' dell'economia italiana, alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per la fornitura ad enti e ditte afghane di attrezzature, di prodotti meccanici ed altri beni strumentali con pagamento dilazionato, conformemente alla legislazione vigente in Italia. I crediti derivanti dalle forniture di cui al precedente comma potranno beneficiare della garanzia governativa di credito prevista dalle disposizioni della legislazione italiana. Dal canto loro le Autorita' del Regno di Afghanistan forniranno le garanzie necessarie per il trasferimento degli ammontari dovuti ai creditori italiani ad ogni singola scadenza.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Il Governo italiano ed il Governo Afghano si impegnano a collaborare all'incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche, allo scopo, sopratutto, di aumentare la produttivita' e di migliorare il tenore di vita nei propri territori.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Il presente Accordo entrera' in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni, dopodiche' si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti tre mesi prima della scadenza. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto la loro firma al presente Accordo. Fatto a Kabul in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e persiana, entrambi i testi aventi uguale valore. Kabul, li' 10 dicembre 1960 Per il Governo della Repubblica italiana TRABALZA Per il Governo del Regno di Afghanistan G. M. SHERZAD
Accordo-Lista A
LISTA A Settore alimentare e dolciario 1) Paste alimentari in genere 2) Marmellate 3) Succhi di frutta 4) Frutta sciroppata 5) Salse di pomodoro 6) Vegetali e minestre in scatola 7) Prodotti ittici conservati sott'olio 8) Olio d'oliva 9) Formaggi vari 10) Cioccolate e confetture varie 11) Prodotti alimentari in genere Settore abbigliamento e del tessile 12) Maglieria interna ed esterna 13) Biancheria e confezioni intime 14) Accessori per l'abbigliamento e passamaniere 15) Confezioni vestiario e impermeabili 16) Calzature 17) Pelli e pelliccerie e pelletterie 18) Tessuti in genere Settore chimico farmaceutico 19) Prodotti chimici per l'agricoltura e zootecnica 20) Prodotti tannici ed aniline 21) Medicinali 22) Colori, vernici, cere, lucidi, inchiostri 23) Cartucce da caccia e polveri, apparecchi d'innesto vari 24) Prodotti chimici in genere Settore materiali da costruzione 25) Materiali per il rivestimento di edifici in cemento amianto 26) Tubazioni in cemento amianto 27) Tubazioni di ogni tipo 28) Pali telefonici e telegrafici 29) Gabbioni metallici 30) Porte e finestre metalliche 31) Materiale da costruzione vario 32) Prodotti dell'industria siderurgica Settore carta e stampa 33) Macchinari tipografici 34) Carta e prodotti di carta 35) Cancelleria in genere Settore metalmeccanico 36) Macchine utensili 37) Macchine da cucire 38) Macchine agricole 39) Macchine per la lavorazione del marmo 40) Macchine per la lavorazione del legno 41) Automobili e loro parti 42) Autocarri pesanti, medi e leggeri e loro parti 43) Motociclette, motoscooter e loro parti 44) Biciclette e loro parti 45) Macchinari per sollevamento 46) Macchine elettriche e congegni elettrici vari 47) Elettrodomestici 48) Radio, radiofonografi 49) Altri prodotti dell'industria metalmeccanica Settore industriale 50) Macchine da scrivere e loro parti 51) Macchine calcolatrici e loro parti 52) Macchine fotografiche 53) Macchine cinematografiche 54) Macchine incubatrici 55) Materiali in plastica 56) Occhiali in genere 57) Duplicatori ad alcool 58) Impianti igienico-sanitari di tutti i tipi 59) Pneumatici di ogni genere 60) Lampadine elettriche 61) Articoli di gomma 62) Cavi e conduttori elettrici isolanti 63) Strumenti musicali 64) Fucili da caccia e da sport 65) Stufe di ogni tipo 66) Pompe per sollevamento acqua e di ogni tipo 67) Mobili metallici di ogni tipo 68) Macchine edili 69) Tubi di acciaio 70) Attrezzi agricoli 71) Materiali cinefotografici 72) Generatori elettrici 73) Serrature 74) Penne a sfera 75) Registratori 76) Altri prodotti
Accordo-Lista B
LISTA B 1) Cotone, qualita' varie 2) Lana (montone - cammello capra - kashmir) 3) Karakul 4) Pelli (bagana' - montone - capra) 5) Budella 6) Frutta secca 7) Piante medicinali 8) Semi oleosi (sesamo - lino - cotone) 9) Tappeti 10) Altre merci
Accordo-Scambio di note
AMBASCIATA D'ITALIA Kabul, 10 dicembre 1960 Signor Ministro, In relazione all'Accordo Commerciale, di Pagamento e di Cooperazione Economica e Tecnica tra l'Afghanistan e l'Italia firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, d'ordine del mio Governo, quanto segue. L'articolo 10 del predetto Accordo prevede l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo con lo scambio dei relativi strumenti di ratifica. Tuttavia, il Governo italiano, desiderando vivamente di sviluppare i rapporti tra l'Afghanistan e l'Italia nei settori regolati dall'Accordo predetto, propone di dare all'Accordo steso applicazione provvisoria dal giorno della relativa firma, in attesa che esso entri in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica in base al primo comma dell'articolo 10. Saro' pertanto grato a Vostra Eccellenza se vorra' farmi conoscere se il Reale Governo Afghano aderisce a tale proposti. In caso affermativo, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza consacreranno l'accordo intervenuto su quanto precede tra i nostri due Governi. Voglia gradire, signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. TRABALZA Sua Eccellenza il Ministro Sardar Ghulam Mohammed SHERZAD Ministro del Commercio - KABUL MINISTRY OF COMMERCE Kabul, 10 dicembre 1960 Signor Ambasciatore, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera in pari data che Vostra Eccellenza ha voluto inviarmi e di cui trascrivo qui di seguito il testo: "Signor Ministro, In reazione all'Accordo Commerciale, di Pagamento e di Cooperazione Economica e Tecnica tra l'Afghanistan e l'Italia firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, d'ordine del mio Governo, quanto segue. L'articolo 10 del predetto Accordo prevede l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo con lo scambio dei relativi strumenti di ratifica. Tuttavia il Governo italiano, desiderando vivamente di sviluppare i rapporti tra l'Afghanistan e l'Italia nei settori regolati dall'Accordo predetto, propone di dare all'Accordo stesso applicazione provvisoria dal giorno della relativa firma, mi attesa che esso entri in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica in base al primo comma dell'articolo 10. Saro' pertanto grato a Vostra Eccellenza se vorra' farmi conoscere se il Reale Governo Afghano aderisce a tale proposta. In caso affermativo, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza consacreranno l'accordo intervenuto su quanto precede tra i nostri due Governi". Ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che il GOverno Reale di Afghanistan e' d'accordo su quanto precede. Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. MOHAMMED SHERZAD A Sua Eccellenza FOLCO TRABALZA Ambasciatore d'Italia - KABUL Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
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