DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1768
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Cristallografia; Geologia degli idrocarburi; Geologia e paleontologia del quaternario; Geologia stratigrafica; Idrogeologia; Interpretazione aerofotogeologica; Mineralogia sistematica; Oceanografia; Paleontologia dei vertebrati; Petrografia applicata; Sedimentologia; Vulcanologia. Art. 95. - L'ultimo comma dell'art. 95 relativo alla composizione del Consiglio della Facolta' di chimica industriale e' soppresso. Dopo l'art. 201 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di perfezionamento in Fisica Art. 202. - E' istituita presso la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali una Scuola di perfezionamento in Fisica; essa ha sede presso l'istituto di fisica dell'Universita'. La Scuola ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in Fisica. Art. 203. - Alla Scuola vengono ammessi i laureati in Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Chimica e Ingegneria. Il corso ha la durata di due anni. Per poter adire all'esame di diploma gli iscritti alla Scuola dovranno. durante la loro permanenza nella Scuola stessa, superare l'esame sul contenuto di almeno 5 corsi annuali scelti tra gli insegnamenti sotto specificati. Ciascun allievo dovra' comunicare al direttore della Scuola entro il 15 novembre di ciascun anno il piano degli studi che egli intende seguire in relazione alle materie che sono oggetto di insegnamento durante l'anno in corso. Tale piano dovra' essere approvato dal Consiglio dei professori della Scuola (v. successivo articolo 206). Per gli iscritti al primo anno tale piano dovra' contemplare la frequenza di almeno tre corsi; per gli iscritti al secondo anno di almeno due. Il Consiglio dei professori della Scuola potra' riconoscere la validita' dei corsi frequentati o degli esami sostenuti presso al tre Scuole di perfezionamento. Art. 204. - Il direttore proporra' all'inizio di ciascun anno al Consiglio della Facolta' di scienze l'elenco dei professori incaricati dei corsi; questi verranno nominati dal Consiglio di Facolta'. Gli insegnamenti saranno scelti nel seguente piano: 1) Complementi di matematica; 2) Meccanica quantistica; 3) Tecniche sperimentali; 4) Fisica nucleare; 5) Particelle elementari; 6) Fisica dei gas; 7) Fisica degli stati condensati; 8) Geo-astrofisica; 9) Biofisica; 10) Corsi monografici. I corsi monografici, in numero non superiore a due, saranno affidati ad esperti italiani o stranieri. Gli insegnamenti potranno essere biennali, annuali o semestrali; a tutti gli effetti due corsi semestrali sono equivalenti ad un corso annuale. Un corso biennale a due corsi annuali. Un corso annuale consistera' di non meno di 40 lezioni. Il programma della Scuola potra' altresi' essere integrato da seminari. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Art. 205. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate da tre insegnanti della Scuola. La Commissione per l'esame di diploma e' formata da quattro membri (tra i quali il relatore), scelti dal direttore tra gli insegnanti della Scuola stessa e da un contro relatore nominato dal Consiglio dei professori nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale non faccia parte dell'Universita' di Bologna. L'esame di diploma, il quale potra' essere sostenuto dopo che l'allievo abbia sostenuto gli esami di profitto previsti dall'art. 203, consistera' nella discussione sopra una dissertazione originale scritta. Art. 206. - Per quanto attiene al Consiglio dei professori esso e' costituito dal direttore e dai professori che sono incaricati nell'anno in Corso di un insegnamento presso la Scuola. Il direttore e' nominato dal Consiglio della Facolta' di scienze tra i titolari di cattedre di discipline fisiche, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile. Art. 207. - Per le norme di iscrizione, le tasse e i contributi nonche' il rilascio del diploma, vengono richiamate le disposizioni in vigore per la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1963
Atti del Governo, registrato n. 161, foglio n. 48. - VILLA
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