DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1781

Type DPR
Publication 1962-09-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 11 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda con la quale il Commissario straordinario del comune di Roma, in base a deliberazione della Giunta municipale 31 agosto 1960, n. 5277, approvata dal Ministro per l'interno il 26 giugno 1961, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 156 di esecuzione della zona compresa fra il viale Vaticano, perimetri dei piani particolareggiati approvati n. 152, n. 95, n. 88 e limite della zona con caratteristiche speciali, nonche' le varianti VI al piano particolareggiato n. 60, quarta al piano particolareggiato n. 88, quinta al piano particolareggiato n. 95, bis al piano particolareggiato n. 121, bis al piano particolareggiato n. 152; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate, nei termini, le seguenti opposizioni: Amministrazione dei beni della Santa Sede (1), Ricci Vittorio ed Elena (2), Societa' edilizia terreni via Aurelia (3) Argenti Giulio, Adriano ed altri (4); Ritenuto che il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni alle opposizioni presentate; Considerato che il piano particolareggiato e le varianti ai piani particolareggiati sopra indicati prevedono essenzialmente l'adeguato assetto urbanistico della zona interessata della via Olimpica, nel tratto compreso tra la via della Meloria, confluente sulla via Cipro, e la via Gregorio VII; che, in particolare, il piano particolareggiato di che trattasi prevede la sistemazione edilizia della zona residenziale compresa tra il viale Vaticano e la via Angelo Emo, consistente nella formazione di tre comparti ed edifici con caratteristiche speciali, i cui elementi planimetrici ed altimetrici risultano riportati nell'allegato A; Considerato che, con la variante ai piani particolareggiati n. 88 e 121, il comune di Roma ha inteso provvedere ad un ridimensionamento urbanistico della zona interessata, mantenendo l'ampio viale della larghezza di m. 50, previsto dal piano particolareggiato, concentrando le zone verdi sulla parte sinistra della scalea nel fondale di esso che conduce alla Balduina, e ubicando in detta zona i campi sportivi gia' previsti sulla via Angelo Emo, su area che sara' ceduta gratuitamente al Comune dai proprietari interessati; che, con la variante di che trattasi, la zona gia' destinata a campo sportivo viene trasformata ad edilizia intensiva con limitazioni, analogamente a quanto gia' previsto per l'isolato delimitato dalla fronte opposta del prolungamento della via Cipro; Considerato che con la variante ai piani particolareggiati n. 95 e 142 sono previsti un nuovo viadotto ferroviario per il collegamento della Stazione S. Pietro con la nuova stazione di Valle Aurelia della linea Maccarese, un nodo stradale all'incrocio della via Olimpica con la via Angelo Emo, nonche' lo spostamento di alcune zone a villini e ad intensivo con limitazioni, in conseguenza delle modifiche apportate ai tracciati stradali; che con la stessa variante viene, inoltre, previsto un vincolo di rispetto sulle aree comprese tra il nuovo tracciato ferroviario e quello esistente sulla linea Roma-Viterbo; Considerato che con la variante al piano particolareggiato n. 60 vengono apportate modifiche sia alla rete viaria che alla destinazione edilizia delle aree ricadenti nella zona compresa tra la via Aurelia e la via Gregorio VII; che la variante predetta prevede una sistemazione urbanistica basata su una edilizia speciale le cui caratteristiche planimetriche e altimetriche sono riportate nell'allegato indicato con la lettera "B"; Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi e le varianti ai piani particolareggiati appaiono, in linea di massima, ammissibili in quanto conferiscono un assetto adeguato alla zona interessata dalla via Olimpica nel tratto compreso tra la via della Meloria, confluente sulla via Cipro e la via Gregorio VII; che l'assetto di tale zona acquista, con l'avvenuta realizzazione viaria della strada Olimpica, un particolare significato che va riferito, da un lato, alla preminente funzione di scorrimento e di collegamento del traffico a grande distanza da parte della nuova arteria e, dall'altro, alla necessita' di un maggiore impegno dell'aggregato edilizio che deve circondare tale arteria; che in relazione a, cio' la proposta comunale, mentre non da' luogo ad osservazioni quanto al tracciato della predetta via, non si presenta, tuttavia, completamente soddisfacente per quanto riguarda la sistemazione delle sedi viabili nella disposizione delle carreggiate e, sopratutto, per quanto concerne la formazione di fronti edilizi troppo a ridosso delle principali arterie per cui si ritiene opportuno prescrivere che in sede esecutiva vengano approfonditi gli studi per una piu' idonea sistemazione delle attrezzature viabili lungo la via Olimpica, in maniera da assicurare alla arteria la funzione di scorrimento nella parte centrale e di riservare al traffico lento e di interesse locale le sedi laterali che andranno risolte in diretto rapporto con le latistanti sistemazioni edilizie; che, per quanto riguarda la sistemazione edilizia della zona residenziale compresa tra il viale del Vaticano e la via Angelo Emo, riportata nell'allegato A, essa appare sufficientemente studiata, in ordine alla preminente necessita' di lasciare libera la visuale panoramica del viale Vaticano: che, al fine di cui sopra, il Comune ha opportunamente indicato come necessario, per le edificazioni previste nella predetta sistemazione, il rispetto delle norme concordatarie relative al divieto di introspetto nella Citta' del Vaticano; che per quanto attiene la variante ai piani particolareggiati n. 88 e n. 121 essa appare in linea di massima ammissibile; che, in particolare, per quanto riguarda la trasformazione ad edilizia intensiva con limitazioni della zona gia' destinata a campi sportivi, si ritiene necessario prescrivere una sistemazione edilizia a carattere unitario che comporti la formazione di corpi di fabbrica aperti, con testate architettonicamente composte verso il fronte della via Olimpica; che, al fine di rendere piu' funzionale il complesso di cui sopra, si consente che tra gli edifici di maggiore altezza vengano sviluppati corpi bassi da destinarsi ad esercizi commerciali, autorimesse, parcheggi sotterranei e questi ultimi, allo scopo di non creare interferenze con il traffico di scorrimento della via Olimpica, dovranno essere realizzati con ingressi dalle altre vie di piano regolatore; che tutti gli spazi interni, eccettuati i parcheggi e le rampe di accesso ai cantinati, dovranno essere sistemati a giardino con percorsi pedonali studiati allo scopo di consentire di raggiungere tutti gli edifici senza creare interferenze con il traffico veicolare che dovra', pertanto, svolgersi unicamente sulle vie esistenti e previste dal piano regolatore; Considerato, per quanto riguarda la variante ai piani particolareggiati n. 95 e n. 152 che si ritiene ammissibile che oltre al citato nuovo viadotto ferroviario ed il nodo stradale con la via Angelo Emo, sia stato previsto lo spostamento di alcune zone a villini; che si ritiene necessario il vincolo di rispetto previsto sulle aree comprese tra il nuovo tracciato ferroviario e quello esistente sulla linea Roma-Viterbo, vincolo che opportunamente e' stato esteso anche alle adiacenti aree; Considerato, per quanto riguarda la variante al piano particolareggiato n. 60, che si ritengono ammissibili le modifiche apportate alla esistente rete viaria dalla variante stessa; che, tuttavia, e' da prescrivere che nel tratto tra il cavalcavia della via Aurelia e il nodo attrezzato della Valle Aurelia, tutta la edilizia sia arretrata dal filo stradale della via Olimpica, mantenendo da quest'ultima un distacco non inferiore a m. 10 mentre, per quanto riguarda il tratto della stessa arteria che attraversa la zona di cui alla volumetria speciale B, tale arretramento puo' essere ridotto a m. 6; che, per quanto riguarda l'assetto edilizio delle aree comprese tra il cavalcavia della via Aurelia e la via Gregorio VII, le sistemazioni previste sono da ritenere accettabili, salvo che per quanto riguarda la soluzione della zona a volumetria speciale B, nella quale, al fine di diminuirne la densita', si ritiene necessaria l'abolizione dei corpi di fabbrica interni nei due isolati a sud, adiacenti alla predetta via Gregorio VII e l'abolizione di uno dei corpi di fabbrica trasversali negli altri due isolati, consentendo in tal modo di realizzare piu' ampi spazi liberi; che, tanto per la sistemazione della zona a volumetria speciale A, quanto per l'altra a volumetria speciale B, allo scopo di aderire meglio alle effettive esigenze della realizzazione, si puo' consentire che in sede esecutiva del piano siano introdotte lievi varianti alla forma degli edifici, nonche' eventuali lievi spostamenti, in relazione a, motivate esigenze di carattere distributivo ed architettonico, purche' non venga variato il numero e la disposizione dei singoli edifici come sopra, definiti, e sempre che la cubatura complessiva delle costruzioni non superi quella consentita con l'approvazione del piano; Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che l'opposizione Amministrazione dei Beni della Santa Sede (1) deve essere respinta per quanto riguarda la richiesta di estensione del vincolo di rispetto alla zona a villini, mentre non da' luogo a provvedere per le altre richieste in essa contenute, in quanto relative ad aree ricadenti fuori dei limiti del piano particolareggiato e delle varianti di che trattasi; che le opposizioni Ricci Vittorio ed Elena (2), Soc. edilizia terreni via Aurelia (3), Argenti Giulio, Adriano ed altri (4), non possono essere accolte per i motivi addotti nelle controdeduzioni comunali con le quali si concorda; Considerato che il piano particolareggiato e le varianti in questione apportano modificazioni al piano regolatore di massima del 1931; Considerato che per la loro adozione si ritiene opportuno fissare il termine di anni cinque decorrente dalla data del presente decreto; Vista la nota del comune di Roma del 28 luglio 1962, n. 45367, con cui il Comune stesso si e' pronunciato in merito alle prescrizioni e modifiche di cui sopra la cui sostanza non porta innovazioni sostanziali al piano comunale; Visto il decreto interministeriale 2 agosto 1961, numero 16170, n. 61/126, con il quale e' stato approvato il piano finanziario; Visti i voti n. 742 e 757 espressi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza del 18 ottobre 1961 e del 1 agosto 1962; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Sono approvati, con le prescrizioni di cui in narrativa, il piano particolareggiato n. 156 di esecuzione della zona compresa fra il viale Vaticano, permetri dei piani particolareggiati n. 152, n. 95 e n. 88 e limite della zona con caratteristiche speciali, nonche' le varianti VI al piano particolareggiato n. 60, IV al p. p. n. 88, V al p. p. n. 95, bis al p. p. n. 121, bis al p. p. n. 152, vistati dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5.000, in una planimetria in scala, 1: 1.000, in una planimetria in scala 1: 500 costituente l'allegato A, in una planimetria in scala 1: 1.000 costituente l'allegato B, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprieta' interessate, e nella lettera 9 agosto 1961, contenente le controdeduzioni alle opposizioni presentate, nonche' nella lettera 28 luglio 1962, n. 45367, contenente le proposte comunali in ordine all'assetto urbanistico delle zone di che trattasi. L'opposizione Amministrazione dei Beni della Santa Sede (1) e' respinta per quanto riguarda la richiesta di estensione del vincolo di rispetto sulla zona a villini, e non da' luogo a provvedere per quanto riguarda le altre richieste; le opposizioni Ricci Vittorio ed Elena (2), Soc. edilizia terreni via Aurelia (3), Argenti Giulio, Adriano ed altri (4), sono respinte. Per l'attuazione del piano particolareggiato e delle varianti sopra descritte e' fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto.

SEGNI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1963

Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 51. - VILLA

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