LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1782

Type Legge
Publication 1962-12-03
Ultimo aggiornamento 1963-01-14
State In force
Source Normattiva
articles 2
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles, il 10 ottobre 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 8 della Convenzione stessa.

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione

Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini (Bruxelles, 10 ottobre 1957) CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES PASSAGERS CLANDESTINS Parte di provvedimento in formato grafico

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