LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1782
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles, il 10 ottobre 1957.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 8 della Convenzione stessa.
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini (Bruxelles, 10 ottobre 1957) CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES PASSAGERS CLANDESTINS Parte di provvedimento in formato grafico
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