LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1783
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi (Bruxelles, 6 ottobre 1960) CONVENTION DOUANIERE RELATIVE A L'IMPORTATION TEMPORAIRE DES EMBALLAGES Parte di provvedimento in formato grafico
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