LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1805

Type Legge
Publication 1962-12-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1 giugno 1959.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV dell'Accordo stesso. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI TRABUCCHI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli BOSCO

Accordo- art. I

Accordo tra Italia e Ceylon per i servizi aerei con Annesso e scambi di note (Colombo, 1 giugno 1959) ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CEYLON RELATIVO AI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica ltaliana ed il Governo del Ceylon d'ora in poi indicati come le "Parti contraenti", Desiderando concludere un Accordo per istruire e promuovere servizi aerei fra i rispettivi territori e al di la di essi, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "la, Convenzione" significa la Convenzione per l'Aviazione civile internazionale, aperta alla firma, a Chicago, il 7 dicembre 1944; b) il termine "Autorita' aeronautiche" significa nel caso del Ceylon il Dipartimento dell'Aviazione civile, e, nel caso dell'Italia, il Ministero della difesa Aeronautica (Direzione generale dell'Aviazione civile e DEL traffico aereo) o in ambedue i casi ogni persona o Elite autorizzato a svolgere le funzioni attualmente assolte da tale Dipartimento o da tale Direzione generale; c) il termine "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo che una Parte contraente abbia designato, per mezzo delle sue Autorita' aeronautiche e con notilica scritta alle Autorita' aeronautiche dell'altra, Parte contraente, in conformita' dell'articolo IV del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica; d) i termini "territorio", "servizio aereo", (servizio aereo internazionale", "impresa" e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Accordo- art. II

Articolo II Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti in base al presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore, nella forma attuale, fra le Parti contraenti per la durata dell'Accordo, come se fossero parte integrante dell'Accordo stesso. Qualora, poi, entrambe le Parti contraenti ratifichino una qualsiasi inodilica alla Convenzione e tale modifica entri regolarmente in vigore, la Convenzione cosi' modificata continuera' ad avere vigore per la ulteriore durata del presente Accordo.

Accordo- art. III

Articolo III 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Particontraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine d'istituire servizi aerei sulle rotte speificate nell'allegato Annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" rotte specificate". I servizi convenuti possono essere iniziati in qualsiasi momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo IV. 2. Subordintamente all'osservanza delle disposizioni del presente Acordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente ha i diritti: a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente; b) di Lire scali nel territorio dell'altra parte contraente per scopi non di braftico; e c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un terzo Paese. 3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di caricare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o alla uscita da esso di aeromobili o servizi aerei adibiti alla navigazione aerea internazionale, o alla operazione di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel suo territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designate dall'altra Parte contraente.

Accordo- art. IV

Articolo IV 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle sue Autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, la Parte contraente deve - per mezzo delle sue Autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. Le Autorita' aeronautiche di una parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' qualificata ad uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei trasportatori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocarie a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli VIII e X. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare un'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata dall'altra. Parte venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della prima Parte, oppure nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti un'inadempienza nell'osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'Accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tira le due Parti contraenti; consultazione che avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data dalla richiesta.

Accordo- art. V

Articolo V 1. Al carburante, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sara' accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che e' applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della Nazione piu' favorita: con l'intesa che nessuna delle Parti contraenti sara' obbligata a concedere all'impresa, designata dall'altra Parte contraente esenzioni o rimborsi di diritti doganali, di tasse d'ispezione o gravami similari a meno che tale altra Parte contraente conceda esenzione o rimborso di tali gravami all'impresa designata dalla prima Parte contraente. Le concessioni in materia da accordare sulla base della reciprocita' saranno adottate previe intese tra i rispettivi Governi. 2. Gli aeromobili dell'impresa designata impiegati nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio d'una Parte contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della Nazione piu' favorita. 3. Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata d'una Parte contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono, nel territorio dell'altra Parte contraente, esenti da diritti doganali o altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio. 4. Il carburante, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra. Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere riesportati. In attesa dell'impiego o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo delle Autorita' doganali.

Accordo- art. VI

Articolo VI 1. Le imprese di entrambe le Parti contraenti debbono godere di possibilita' eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sille rotte specificate fra, ed oltre, i loro rispettivi territori. 2. Nell'istituzione e nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna l'arte contraente deve tener presenti gli interessi dell'impresa designata dall'altra l'arte contraente, in modo da non influenzare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce su una qualsiasi delle rotte specificate o settori di esse. 3. La capacita' fornita dalle imprese designate di entrambe le Parti contraenti su qualsiasi rotta aerea specificata dovra' essere strettamente commisurata alle esigenze dei pubblico per il trasporto aereo su quella rotta. L'obiettivo principale di un'impresa designata, nel fornire la capacita' su una rotta specificata, sara' il trasporto, ad un ragionevole fattore di carico, del traffico su quella rotta tra il territorio della Parte contraente che designa l'impresa ed i Paesi di destinazione del traffico. 4. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente puo' imbarcare e sbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, traffico destinato a e proveniente da terzi Paesi, utilizzando una parte della capacita' totale che puo' essere fornita dall'impresa in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo. 5. L'interpretazione e l'applicazione di questi paragrafi saranno quelle concordate di tanto in tanto dalile Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.

Accordo- art. VII

Articolo VII 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno regolarmente ai fine di assicurare l'osservanza dei principi e l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo. 2. Ciascuna delle Parti contraenti puo', in ogni momento, richiedere all'altra Parte contraente una consultazione al fine di apportare quelle modifiche ad presente Accordo che essa riterra' convenienti. Tale consultazione avra' inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. 3. Qualora, sia stata raggiunta un'intesa su modifiche da apportare all'Accordo od al suo Annesso, le modifiche all'Accordo entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche, mentre le modifiche all'Annesso entreranno in vigore dopo che saranno confermate mediante scambio di lettere fra le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.

Accordo- art. VIII

Articolo VIII Ciascuna Parte contraente fara' in modo che la pro pria impresa designata fornisca alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, col massimo preavviso possibile, copie degili orari pubblicati, dei imanuali di orari nonche' le eventuali modifiche, e qualsiasi altra informazione di rilievo relativa all'esercizio dei servizi convenuti compresi quei dati che possano essere richiesti per dimostrare soddisfacentemente alle Autorita' aeronautiche che le condizioni del presente Accordo sono regolarmente osservate.

Accordo- art. IX

Articolo IX Ciascuna Parte contraente fara' in modo chele la propria impresa designata fornisca alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente le statistiche relativa al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attranverso il territorio dell'altra l'arte contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.

Accordo- art. X

Articolo X 1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi fra cui il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (guali gli "standards" di velocita' e la sistemazione di cabina) e, ove ritenuto opportuno, prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni di questo articolo. 2. Le tariffe di cui ai paragrafo I di questo articolo debbono essere concordate - per ognuna delle rotte specificate - fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese di trasporto aereo operanti sull'intera rotta o sui parte di essa), tenendo presente le relative tariffe adottate dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale. Le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' a aeronautiche di ambedue de Parti contraenti. 3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa. 4. Qualora le Autorita' aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione d'una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo XI del presente Accordo. 5. a) Nessuna tariffa, puo' entrare in applicazione se le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente Accordo. b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni di questo articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni di questo articolo.

Accordo- art. XI

Articolo XI 1. Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporta mediante le consultazioni dirette previste nell'articolo VII. 2. Se le Parti contraenti non riescano a conseguire un accordo mediante le suddette consultazioni: a) essa possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o Ente; o b) se non sono d'accordo su cio' o se, avendo convenuto di deferire la controversia un Tribunale arbitrale, non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione, l'una o l'altra Parte contraente possono sottoporre la controversia, per la sua soluzione, a qualsiasi Tribunale competente a decidere che sia costituito in futuro in seno all'Organizzazione per l'Avviazione civile internazionale, o in mancanza di tale Tribunale, al Consiglio della detta Organizzazione, o, se non sia possibile sottoporre la questione a tale Consiglio, alla Corte internazionale di giustizia. 3. Le Parti contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa in base al paragrafo 2 di questo articolo. 4. Se e fino a quando una o l'altra delle Parti contraenti, o un'impresa designata dall'una o dall'altra Parte contraente, non si uniformano alle decisioni prese in base a, quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare alla Parte contraente inadempiente o all'impresa designata da detta Parte contraente, qualsiasi diritto o privilegio concesso dal presente Accordo.

Accordo- art. XII

Articolo XII Qualora sia conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale Convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti contraenti, il presente Accordo sara' modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Accordo- art. XIII

Articolo XIII Ciascuna Parte contraente puo', in ogni momento, comunicare all'altra Parte contraente il suo proposito di denunciare il presente Accordo. La comunicazione dev'essere inviata contemporaneamente anche all'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale. Se tale comunicazione e' fatta, l'Accordo cessa d'aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della comunicazione di denuncia da parte dell'altra Parte con traente, a meno che tale comunicazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di dette termine. In assenza d'una accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, si presume che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione civille internazionale.

Accordo- art. XIV

Articolo XIV 1. L'Annesso unito al presente Accordo sara', considerato conte parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprendera' anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contrario. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambianti il piu' presto possibile. 3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Colombo il 1 giugno 1959, in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi, facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana GIOVANNI BOVETTI Per il Governo del Ceylon M. SENANAYAKE

Accordo-Annesso

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