DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1824

Type DPR
Publication 1962-12-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 25 maggio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Fisica nucleare applicata alla medicina" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in qualunque momento. In tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SEGNI GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1963

Atti del governo, registro n. 162, foglio n. 1. - VILLA

Convenzione istituzione professore di Fisica nucleare applicata alla medicina- art. 1

Repertorio n. 233 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica nucleare applicata alla medicina L'anno millenovecentosessantadue e questo giorno venticinque del mese di maggio in Milano, in una sala del Rettorato dell'Universita', avanti a me dott. Roberto Buongiovanni direttore amministrativo della Universita' degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettoriale, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario ed alla presenza dei signori: dott. Leonilde Magri Bellagente, funzionario; dott. Maurizio Aureli, funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti da una parte il prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, rettore della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 4 maggio 1962, dall'altra il gr. uff. Giordano Leva, nato a Travedona il 22 aprile 1896, presidente dell'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ente stesso con deliberazione del giorno 8 aprile 1962. Premesso: che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti complementari quello di fisica nucleare applicata alla medicina; che la Facolta' di medicina e chirurgia, considerata l'importanza assunta da tale disciplina, sia ai funi didattici che della ricerca scientifica, ha ravvisata l'opportunita' di offrire agli studenti una piu' completa specifica cultura, mediante la istituzione della cattedra di ruolo; che l'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese, sicura di facilitare i compiti della Facolta' di medicina e chirurgia in questo particolare settore dell'insegnamento e della ricerca, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione della cattedra di ruolo destinata all'insegnamento di fisica nucleare applicata alla medicina; che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nel limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, destinato alta disciplina stessa; Tutto cio' premesso fra l'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese, rappresentata come sopra e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. C. Mario Cattabeni si con viene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Milano sara' istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta', ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della fisica nucleare applicata alla medicina.

Convenzione istituzione professore di Fisica nucleare applicata alla medicina- art. 2

Art. 2. L'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Milano per il mantenimento del posto di professore di ruolo di fisica nucleare applicata alla medicina, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 4.700.000 (lire quattromilionisettecentomila), a decorrere dalla data di nomina dei professore di ruolo.

Convenzione istituzione professore di Fisica nucleare applicata alla medicina- art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di L. 4.700.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versarle allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di fisica nucleare applicata alla medicina, l'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese si obbliga a versare annualmente all'Universita' la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Convenzione istituzione professore di Fisica nucleare applicata alla medicina- art. 4

Art. 4. L'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la somma annua di L. 940.000 (lire novecentoquarantamila) pari al venti per cento degli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso. L'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Convenzione istituzione professore di Fisica nucleare applicata alla medicina- art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Milano, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ai titolare di ruolo dell'insegnamento di fisica nucleare applicata alla medicina, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Milano, versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 940.000 prevista dal precedente articolo 4 per gli effetti indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo ed all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Convenzione istituzione professore di Fisica nucleare applicata alla medicina- art. 6

Art. 6. La cattedra e l'istituto di fisica nucleare applicata alla medicina hanno sede nell'Universita' di Milano. Presso l'Ospedale di circolo di Varese verra' istituito un Centro di tisica nucleare applicata alla medicina, dipendente dalla cattedra, ai fini di una integrazione dei compiti didattici e scientifici dell'istituto. A tal fine l'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese si obbliga di porre a disposizione dell'Universita' degli studi di Milano, gratuitamente e senza corrispettivi da parte dell'Universita' stessa, una sede adatta ad accogliere questo "Centro universitario di fisica nucleare applicata alla medicina", con locali, impianti ed attrezzatura generale e specializzata necessari a questo scopo ed agli sviluppi scientifici ed applicativi della disciplina.

Convenzione istituzione professore di Fisica nucleare applicata alla medicina- art. 7

Art. 7. L'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese, a complemento del funzionamento della cattedra di fisica nucleare applicata alla medicina, si obbliga altresi': a) di istituire due posti di assistente di ruolo universitario, assumendo a proprio carico il relativo finanziamento a norma delle disposizioni ministeriali in atto e successive; b) a stanziare nel proprio bilancio una somma annua non inferiore a L. 5.000.000 da destinarsi come dotazione della cattedra; detta somma verra' versata all'Universita' degli studi di Milano all'inizio dell'anno accademico ed entro il mese di novembre; c) ad assegnare per gli scopi applicativi del Centro il personale medico, tecnico ed ausiliario necessario, secondo norma da stipularsi contemporaneamente con regolamento che dovra' entrare in attivita' alla data richiesta dall'Universita'.

Convenzione istituzione professore di Fisica nucleare applicata alla medicina- art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di venti anni, con decorrenza dalla data di nomina presso la Universita' degli studi di Milano del professore titolare della cattedra di fisica nucleare applicata alla medicina e si intendera' tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione istituzione professore di Fisica nucleare applicata alla medicina- art. 9

Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, tutti i contributi in essa previsti, nessuno escluso, il posto di ruolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, ferma restando la eventuale responsabilita' dell'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese, per inadempienza. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tassa di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intellegibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conferme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Il rettore: f.to C. MARIO CATTABENI Il presidente Amministrazione ospedale di circolo di Varese: f.to GIORDANO LEVA Il funzionario: f.to Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste; Il funzionario: f.to Maurizio AURELI, teste. Il direttore amministrativo - Ufficiale rogante: f.to Roberto BUONGIOVANNI Registrato a Milano - Atti pubblici il 28 maggio 1962 al n. 47786, mod. 1, volume 1389 - gratis. - Il direttore: f.to G. VASSALLO.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.