DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1828
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia, atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Art. 2
Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per la gamma piccolina (voce ex 29.35-0-II-ij-3) si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, nella misura del 6% sul valore.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 89. - VILLA
Tabella
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