LEGGE 12 agosto 1962, n. 1839

Type Legge
Publication 1962-08-12
Ultimo aggiornamento 1963-01-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla, loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 7 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - MATTARELLA - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Accord

ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DAN- GEREUSES PAR ROUTE (ADR). Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

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