LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1840
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, quale è previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, è aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi. Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.