LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1840

Type Legge
Publication 1962-12-31
Ultimo aggiornamento 2010-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, quale è previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, è aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi. Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)