LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1841
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono aumentate in ragione del 10 per cento: a) le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato Libero; b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, già gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; c) le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico.
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