DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1962, n. 1842
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale fu approvato lo statuto dell'Ente italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.); Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quella di "Societa' italiana degli Autori ed Editori" Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 1948, n. 643, con il quale sono state apportate modificazioni al suddetto statuto; Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e lo art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E.; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato il nuovo statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO - TRABUCCHI - TRAMELLONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 103. - VILLA
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 1
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori Art. 1. La Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ha sede in Roma.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 2
Art. 2. La Societa' esercita le mansioni e le funzioni che sono previste dalla legge di cui all'art. 1 nonche' da altre disposizioni legislative. La Societa' ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi in Italia e all'estero. Rientrano in particolare nelle sue funzioni: la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere protette dalla legge; la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dalla utilizzazione delle opere stesse. E' compreso negli scopi della Societa' lo studio dei problemi relativi: a) al diritto di autore e ai diritti connessi; b) allo sviluppo ed alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano, con particolare riguardo alle categorie di opere che formano oggetto dell'attivita' di intermediazione da parte della Societa'.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 3
Art. 3. La Societa' puo' assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonche' servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 4
Art. 4. La Societa' svolge la propria attivita' di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e Iscritti ordinari e straordinari), nonche' di coloro che gliene abbiano affidato il mandato. La Societa' puo' delegare l'esercizio generale o parziale della propria attivita' in Paesi stranieri anche ad enti o privati italiani e stranieri.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 5
Art. 5. Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno vengono assegnate alle Sezioni appresso elencate. 1) SEZIONE UNICA. opere assegnate le opere liriche, balletti, gli oratori e le opere analoghe; diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi. 2) SEZIONE MUSICA. opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe; le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie; compresi i relativi eventuali testi letterari; diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e grammofonica di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi. ((3) Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.). Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza. Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi)). 4) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.). opere assegnate, le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie; diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi. 5) SEZIONE CINEMA. opere assegnate: le opere cinematografiche; diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica ed alla televisione. Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie Sezioni secondo il genere delle opere stesse. Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facolta' di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 6
Art. 6. La tutela dei diritti connessi al diritto di amore e' esercitata dalla Societa' con modalita' determinate con apposite norme regolamentari.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 7
Art. 7. Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano: a) autori, b) editori, c) concessionari di diritti di rappresentazione, d) produttori o concessionari di opere cinematografiche, e) fotografi, f) interpreti o artisti esecutori, g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi, h) imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani. ((Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalita' di uno Stato membro della Comunita' economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con [legge 14 ottobre 1957, n. 1303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1303), sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalita' italiana.)) Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purche' gli aventi causa li abbiano affidati alla Societa' per la loro proiezione. Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. E' in ogni caso ammesso ricorso da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva. All'iscritto puo' essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, la appartenenza a piu' categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo. Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Societa' per gli effetti e con le modalita' determinate dal regolamento generale.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 8
Art. 8. L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonche' delle limitazioni nell'esercizio del diritti poste da riforme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interossi generali della Societa', gli interessi dei singoli iscritti. Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 9
Art. 9. L'iscritto deve presentare alla Societa', per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformita' alle prescrizioni regolamentari. Ogni opera e' assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o piu' delle Sezioni indicate nell'art. 5. L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti Sezioni spettano al direttore generale. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante puo' ricorrere al Consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle Commissioni di sezione interessate. La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 puo' essere affidata dal direttore generale a quella fra le Sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere cosi' utilizzate. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 14 NOVEMBRE 1974, N. 859](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-11-14;859))).
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 10
Art. 10. L'iscrizione alla Societa' ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente art. 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitata mente alla competenza della Sezione alla quale detta opera e' assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalita' stabilite dal regolamento generale. ((Per talune sezioni il regolamento generale potra' prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Societa' ai sensi del comma precedente e disporre altresi' l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti)). Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Societa' ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sotto stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente Commissione di sezione. La Societa' noti puo' concedere permessi pel la utilizzazione gratuita dell'opera.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 11
Art. 11. L'iscrizione alla Societa' impegna l'iscritto per la durata di ((cinque anni)) a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volonta' con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del ((quinquennio)). L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Societa', nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta. L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a ((cinque anni)).
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 12
Art. 12. Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione. Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Societa' nell'espletamento dei compiti affidatile. ((Gli iscritti che abbiano superato l'eta' di ottanta anni e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle [leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118), e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente)). L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi e' dichiarato decaduto dalla sua qualita' di iscritto. La decadenza e' pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della pronuncia di decadenza, questi ha facolta' di ricorrere al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 13
Art. 13. I proventi derivanti dalle concessioni di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna Sezione dalle relative norme regolamentari. ((2))
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 14
Art. 14. L'iscrizione si perde: ((a) allorche' viene meno il requisito della cittadinanza o della nazionalita' previsto dall'art. 7)); b) per dimissioni ai sensi e con gli effetti dell'art. 11; c) per decadenza, ai sensi dell'art. 12; d) per radiazione, ai sensi dell'art. 26, n. 3; e) per morte; f) nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 15
Art. 15. Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'art. 7. Ad essi si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14. Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 16
Art. 16. Gli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 possono essere disposti, per quanto attiene agli Iscritti straordinari, limitatamente agli autori della parte musicale o della parte letteraria di brevi composizioni musicali.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 17
Art. 17. La Societa' ha la facolta' di accettare mandati: a) da coloro che intendono affidarle la proiezione in esclusiva di opere o diritti; b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purche' non si tratti di persone gia' iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale o morale o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Societa'. Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi nonche' di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari. Spetta al Consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Societa' per l'esercizio del mandato. La durata e ogni altra modalita' del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 18
Art. 18. La Societa' ha la facolta' di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per l'esercizio di diritti di autore o di diritti connessi dei loro aderenti, in Italia e anche fuori del territorio dello Stato.
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori- art. 19
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