DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1962, n. 1850
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che da', esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso, concluso in Atene il 28 novembre 1959 ed allo scambio di Note integrativo effettuato in Atene il 25-29 maggio 1962, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'art. 4 dell'Accordo stesso.
Art. 2
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si fara' fronte, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1951, n. 1752, con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 12. - VILLA
Accordo
Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini del Dodecanesimo. (Atenw, 28 novembre 1959). Parte di provvedimento in formato grafico
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