DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1962, n. 1854
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, concernente la ratifica e l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione relativa metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962, a decorrere dal 1 novembre 1962 in conformita' all'art. 12 della Convenzione stessa.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 13. - VILLA
Accordo-art. 1
I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi e la Comunita' Economica Europea, da una parte, e il Governo del Regno di Grecia, dall'altra, Visto l'Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia e in particolare l'articolo 9; Tenuto conto della decisione della Commissione del 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea; (1) Considerando che l'adozione da parte delle Parti contraenti di metodi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti negli scambi fra gli Stati membri della C.E.E. e' atta a garantire un controllo efficace per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 Le merci che rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo relative all'abolizione progressiva, tra i Paesi parti dello Accordo, in appresso denominati "Paesi membri", dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonche' di tutte le misure di effetto equivalente, sono ammesse, nel Paese membro d'importazione, al beneficio di tali disposizioni, su presentazione di un titolo giustificativo rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorita' doganali del Paese membro d'esportazione.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. In tutti i casi in cui le merci siano trasportate direttamente dal Paese membro d'esportazione ali Paese membro d'importazione, il titolo giustificativo previsto dall'articolo 1 e' costituito dal certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1. Negli altri casi, il titolo giustificativo e' costituito dal certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3. 2. Ai fini dell'applicazione delle di posizioni del paragrafo 1, sono considerate come trasportate direttamente dal Paese membro d'esportazione al Paese membro d'importazione: a) le merci il cui trasporto si effettua senza l'attraversamento del territorio di un paese terzo all'Associazione; b) le merci il cui trasporto si effettua con l'attraversamento del territorio di uno o piu' paesi terzi all'Associazione, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi paesi sia vincolato ad unico titolo di trasporto rilasciato in un Paese membro.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Qualora il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 o A.G.3 si riferisca ad una merce ottenuta, negli Stati membri della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 8 dell'Accordo, il certificato deve recare una menzione che attesti tale particolarita'.
Accordo-art. 4
Articolo 4 1. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 e' vidimato dalle autorita' doganali del Paese membro d'esportazione all'atto dell'esportazione delle merci alle quali esso si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione risulti avvenuta, oppure dal momento in cui le relative operazioni doganali siano state compiute. In via eccezionale, il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 puo' essere vidimato anche successivamente all'avvenuta esportazione delle merci alle quali si riferisce, nel caso in cui esso non sia stato presentato, a causa di un errore o di una omissione involontaria, al momento dell'esportazione. Il certificato, in questo caso, deve recare una menzione speciale indicante le condizioni in cui e' stato vidimato. 2. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 puo' essere vidimato soltanto nei casi in cui esso sia atto a costituire il titolo giustificativo previsto dall'articolo 1.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 deve essere prodotto, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del suo visto, alla Dogana del Paese membro d'importazione alla quale la merce e' presentata. Tuttavia, tale termine e' portato a due mesi nel caso in cui il trasporto delle merci sia stato effettuato, in tutto o in parte, per via marittima.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 e' rilasciato dalle autorita' doganali del Paese membro d'esportazione all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione risulti avvenuta, oppure dal momento in cui le relative operazioni doganali siano state compiute. In nessun caso il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 puo' essere rilasciato dopo l'avvenuta esportazione delle merci. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 deve essere compilato in maniera da consentire l'identificazione delle merci alle quali si riferisce, al momento della loro successiva importazione in un altro Paese membro. Le autorita' doganali del Paese membro d'esportazione adottano inoltre tutte le misure ritenute necessarie per agevolare tale identificazione e ne fanno menzione sullo stesso certificato.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 deve essere prodotto alle autorita' doganali del Paese membro d'importazione entro il termine di sei mesi a decorrere dal giorno del suo rilascio. Esso e' valido soltanto per le merci presentate, in tale Paese membro, nel termine suindicato.
Accordo-art. 8
Articolo 8 I certificati per la circolazione delle merci di cui ai modelli A.G.1 e A.G.3 devono essere compilati sui modelli i cui fac-simile sono, allegati alla presente Convenzione. Essi sono redatti nella lingua o in una delle lingue del Paese membro di esportazione. In Grecia essi possono essere redatti anche in una delle lingue ufficiali della Comunita'. Essi devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro. I Paesi membri possono esigere che una copia dei certificati per la circolazione delle merci sia presentato contemporaneamente all'originale alla Dogana di esportazione. Il formato dei certificati e di centimetri 21 per 30. I certificati devono essere stampati su carta collata per scritture, non contenute pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al metro quadrato. La carta deve risultare con fondo arabescato di colore verde, in modo da rendere visibile ogni falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Sulla prima pagina di ogni certificato deve essere impressa una duplice diagonale, tracciata dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La duplice diagonale del certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 e' di colore azzurro, mentre quella del certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 e' di colore rosso. I Paesi membri possono riservarsi la stampa dei certificati, oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate, in quest'ultimo caso, su ogni stampato, deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonche' un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Nel Paese membro d'importazione i certificati per la circolazione delle merci sono presentati alle autorita' doganali secondo le modalita' previste dalla regolamentazione vigente in tale Paese membro. Dette autorita' hanno facolta' di domandarne la traduzione. Esse possono altresi' esigere che la dichiarazione per l'importazione sia unita di un'attestazione dell'importatore attestante che le merci rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dello Accordo.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Sono ammessi al beneficio delle disposizioni dello Accordo relative all'abolizione progressiva tra i Paesi membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonche' di ogni altra misura di effetto equivalente, senza che occorra produrre il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 o al modello A.G.3: a) gli oggetti passibili di dazi doganali nel caso che siano portati al seguito di viaggiatori o siano contenuti nei loro bagagli, sempreche' essi siano dichiarati come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle predette disposizioni e non sussista alcun dubbio sulle veridicita' di tale dichiarazione, e a condizione che tali oggetti non siano destinati a fini commerciali e che il loro valore complessivo non superi l'equivalente, in moneta nazionale, di 200 unita' di conto; b) le spedizioni effettuate a mezzo posta (compresi i pacchi postali) trasportati direttamente dal Paese membro d'esportazione al Paese membro d'importazione a condizione che sugli imballaggi o sui documenti d'accompagnamento non risulti l'espressa i indicazione che le merci contenute non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 7 dell'Accordo. Tale indicazione e riportata su di un'etichetta gialla, contrassegnata dalla menzione DD 2 e apposta, in tali casi, dalle autorita' doganali del Paese membro d'esportazione.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Allo scopo di garantire l'esatta applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i Governi dei Paesi membri si prestano mutua assistenza per quanto concerne il controllo dell'autenticita' dei certificati e della conformita' delle indicazioni che vi risultano con quelle dei corrispondenti documenti d'esportazione.
Accordo-art. 12
Articolo 12 1. I Governi dei Paesi membri prendono tutte le misure necessarie affinche' i certificati per la circolazione, AG e AG 3 possano essere presentali conformemente, all'articolo 9 a decorrere dal primo novembre 1962. 2. I certificati per la circolazione delle merci (modello provvisorio) rilasciati in applicazione del Protocollo n. 2 rimarranno validi a condizione, tuttavia che siano stati o che siano prodotti alle autorita' doganali di un Paese membro nel termine di due mesi a decorrere dal giorno del loro rilascio.
Accordo-art. 13
Articolo 13 La presente Convenzione e' redatta in duplice copia il lingua tedesca, francese, italiana, olandese e greca ciascuno di questi testi facenti parimenti fede. Uno di questi esemplari sara' depositato presso gli archivi del Segretario dei Consigli delle Comunita' Europee, e l'altro presso gli archivi del Governo del Regno di Grecia. Fatto a Bruxelles, in due esemplari, il ventisei settembre 1962. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het koninkrijk Belgie Joseph VAN DER MEULEN Fur die Reigerung der Bundesrepubblik Deutschland Eberhard BOEMCKE Pour le Gouvernement de la Republique francaise Jean-Mare BOEGNER Per il Governo della Repubblica italiana Antonio VENTURINI Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Lurembourg Albert BORSCHETTE Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden Johannes LINTHORST-HOMAN Fur den Rat der Europuischen Wirtschaftsgemeinschaft Pour le Conseil de la Communaute' Economique Europeenne Per il Consiglio della Comunita' Economica Europea Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap Antonio VENTURINI Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Certificato 1
A.G.1 ASSOCIAZIONE C.E.E. - GRECIA A 000000 CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Certificato 2
ASSOCIAZIONE C.E.E. - GRECIA CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER Parte di provvedimento in formato grafico
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