DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1857
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 6, 13, 25, 26 settembre; 6, 12, 13, 14, 15 ottobre 1959 e 24, 25, 28, 29, 31 marzo 1960, con le quali le rispettive maggioranze qualificate dei contribuenti delle frazioni Pian di Borno, Cogno di Borno e Annuciata di Borno, del comune di Borno, e Cono di Ossimo, del comune di Ossimo (Brescia), hanno chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo con capoluogo nella frazione Pian di Borno e con la denominazione di "Piancogno";
Viste le deliberazioni del commissario prefettizio del comune di Borno in data 25 maggio e 16 novembre 1961, numeri 101 e 198, ed in data 12 febbraio 1962, numero 19; della Giunta municipale in data 12 dicembre 1961, n. 125, ed in data 1 aprile 1962, n. 22, e del Consiglio comunale di Ossimo in data 21 novembre 1959, n. 36, in data 26 dicembre 1961, n. 58, ed in data 24 giugno 1962, n. 33; del Consiglio provinciale di Brescia in data 25 novembre 1961, n. 7/4, ed in data 7 aprile 1962, n. 1-12, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 settembre 1962, n. 2068;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Le frazioni Pian di Borno, Cogno di Borno, Annunziata di forno e Cogno di Ossimo sono distaccate dai Comuni di rispettiva appartenenza, di Borno e di Ossimo, e costituite in Comune autonomo con capoluogo nella frazione Pian di Borno, con la denominazione di "Piancogno" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Art. 2
Il prefetto della provincia di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Borno e di Ossimo ed il costituito comune di Piancogno, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso i comuni di Borno e di Ossimo. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso i comuni di Borno e di Ossimo, che sara' inquadrato negli organici del comune di Piancogno, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
SEGNI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 11. - VILLA
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