LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonchè minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile valgono inoltre le seguenti definizioni: a) per "incidente nucleare" si intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che; abbiano causato un danno sempre che questo fatto o questi fatti o alcuni dei danni da essi causati provengano o risultino dalle proprietà radioattive oppure dalla combinazione delle dette proprietà radioattive e di quelle tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi; b) per "impianti nucleari" si intendono i reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi; gli impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati; gli impianti di deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di spedizione, nonchè tutti gli altri impianti nei quali dei cambustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi siano detenuti; c) per "combustibile nucleare" si intendono le materie fissili, compreso l'uranio sotto forma di metallo, lega o composto chimico (incluso l'uranio naturale), il plutonio sotto forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sia indicata dal Comitato direttivo dell'Agenzia europea per l'energia nucleare; d) per "prodotti o residui radioattivi" si intendono le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni risultanti dalle operazioni di produzione o utilizzazione di combustibili nucleari, esclusi da una parte i combustibili nucleari e dall'altra parte i radioisotopi che, al di fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini industriali, commerciali, agricoli, terapeutici o scientifici; e) per "materie nucleari" si intendono i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale "quello impoverito) ed i prodotti o residui radioattivi; f) per "esercente" di un impianto nucleare si intende la persona fisica o giuridica designata o riconosciuta dalla pubblica, autorità competente come esercente dell'impianto stesso.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.