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LEGGE 12 dicembre 1962, n. 1862

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali i militari, per il riordinamento degli Stati Maggiori in tempo di pace, e per la, revisione delle leggi sul reclutamento, nonchè della circoscrizione, dei tribunali militari territoriali.