La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali i militari, per il riordinamento degli Stati Maggiori in tempo di pace, e per la, revisione delle leggi sul reclutamento, nonchè della circoscrizione, dei tribunali militari territoriali.