LEGGE 17 dicembre 1962, n. 1863
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.
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