LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1866
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito il seguente: "Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione. Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta famiglia e di altre indennità. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, numero 18".
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