LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1867
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964. Il riassorbimento dei predetti aumenti da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508, avrà inizio il 1 gennaio 1965. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO LA MALFA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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