DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1962, n. 1875
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, e che con l'art. 3 conferisce al Governo la delega ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'art. 1 della citata legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi;
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;
Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;
Convenzione sud valore in dogana delle merci e relativi annessi;
Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 26 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ad seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1967, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 26 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al vigente regime daziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti compresi nelle voci della vigente tariffa doganale n. 08.04-B-I e n. 8.04-B-II, importati dalla Grecia in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15, si applicano, rispettivamente, i dazi dell'8% e del 9% sul valore. Dalla stessa data per i prodotti compresi nelle sezioni, nei capitoli e nelle voci della tariffa doganale, indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, importati dalla Grecia, si applicano i dazi previsti per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea scortate dai prescritti certificati, ad esclusione dei prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, per i quali restano applicabili i dazi previsti per le provenienze da Paesi estranei alla stessa Comunita'.
Art. 2
Per usufruire del trattamento daziario stabilito al precedente art. 1, le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalle autorita' doganali greche, in conformita' della Convenzione, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tira la Comunita' Economica Europea e la Grecia, firmata il 26 settembre 1962.
Art. 3
Per i prodotti di cui al precedente art. 1, esportati dalla Grecia in Italia dal 9 luglio 1961 e non ancora sdoganati alla data. di entrata in vigore del presente decreto, si applica il regime daziario previsto allo stesso art. 1, su presentazione del "certificato di circolazione delle merci, modello provvisorio", rilasciato dalle autorita' doganali greche ed esibito alla dogana italiana nel termine di due mesi dal suo rilascio, a norma dell'art. 12 della Convenzione, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, firmata il 26 settembre 1962.
Art. 4
Per i prodotti soggetti al regime dei prelievi a norma del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e per tutti gli altri prodotti non indicati nel precedente art. 1, importati dalla Grecia, si applicano, rispettivamente, il trattamento e i dazi previsti per le provenienze dal Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea.
Art. 5
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i prodotti compresi nelle voti della vigente tariffa doganale n. 08.04-B-I, e n. 08.04-B-II, importati, in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15, dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applicano, rispettivamente, i dazi dell'8% e del 9% sul valore.
Art. 6
Il presente decreto ha effetto dal 1 novembre 1962.
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 48. - VILLA
Tabella
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