LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1889

Type Legge
Publication 1962-12-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Londra il 1 settembre 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXI dell'Accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione dello spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-62 e con quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - COLOMBO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Accordo

Secondo Accordo internazionale sullo stagno (Londra, 1 settembre 1960) DEUXIEME ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ETAIN Parte di provvedimento in formato grafico

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