LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1889
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Londra il 1 settembre 1960.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXI dell'Accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione dello spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-62 e con quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Accordo
Secondo Accordo internazionale sullo stagno (Londra, 1 settembre 1960) DEUXIEME ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ETAIN Parte di provvedimento in formato grafico
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