LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1895
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 8 dell'Accordo stesso.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Accordo-art. 1
Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia (Roma, 26 aprile 1961) Il Governo italiano ed il Governo Somalo, convinti che una sempre maggiore collaborazione fra i due popoli nel campo culturale giovera' in modo particolare a rinsaldare i loro legami di amicizia e ad approfondire ed estendere la loro reciproca conoscenza, hanno deciso di concludere un Accordo Culturale, ispirato ai principi di una stretta cooperazione, ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuna delle Parti contraenti potra' mantenere e stabilire nel territorio dell'altra scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonche' altri organismi culturali, in conformita' con le norme vigenti nei due Paesi. Dette istituzioni saranno esenti dalle imposte dirette sugli immobili di loro proprieta' e sui redditi ad essi relativi, per la parte in cui questi siano adibiti a scopi culturali; saranno esenti altresi' dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprieta' sul suolo e sugli edifici destinati a loro sede. Il materiale educativo e didattico ad esse destinato ed il loro arredamento non saranno assoggettati a diritti ne' a restrizioni doganali.
Accordo-art. 2
Articolo 2 A richiesta di ciascuna delle Parti contraenti, le disposizioni di cui all'art. 1 si applicheranno nel territorio dell'altra alle scuole ed agli istituti il cui carattere ed indirizzo didattico si uniformino a quelle delle organizzazioni educative e scolastiche statali delle Parte richiedente.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Le Parti contraenti si impegnano ad esaminare, entro i limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, la i possibilita' di riconoscere, sia a fini scolastici e sia ai fini dell'esercizio professionale, i titoli intermedi e finali rilasciati dagli istituti di cui agli articoli 1 e 2. Sara' del pari studiata da ciascuna delle Parti contraenti la possibilita' di concedere un eguale riconoscimento ai titoli di studio intermedi e finali rilasciati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'altra.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le Parti contraenti si impegnano a favorire e facilitare nella piu' ampia misura possibile la cooperazione culturale, scientifica, tecnica e sportiva fra i due Paesi, mediante: a) l'invio di docenti, di conferenzieri, di studiosi e di tecnici; b) la concessione di sovvenzioni di studio; c) lo scambio di pubblicazioni culturali, scientifiche ed artistiche sia di organi ed enti governativi che di istituti autonomi; d) manifestazioni d'arte, teatrali, musicali, settimane del libro e cinematografiche, nonche' altre iniziative che a giudizio della Commissione Mista di cui all'art. 7 potranno essere utili ai fini della collaborazione culturale fra i due Paesi; e) speciali accordi per quanto concerne la loro collaborazione nei settori della radio, della televisione, della cinematografia e del turismo; f) lo svolgimento di incontri e di gare fra sportivi ed ogni altra iniziativa atta ad intensificare le relazioni fra i due Paesi nel campo dell'educazione fisica e dello sport.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Ciascuna delle Parti contraenti facilitera' la diffusione dei libri, periodici, dischi e nastri magnetici prodotti nell'altra.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Il Governo italiano si propone di concedere premi, sovvenzioni e borse di studio da assegnare a cittadini somali che intendono recarsi in Italia per frequentare corsi presso istituti di insegnamento, effettuare ricerche o comunque perfezionare la loro preparazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica. L'assegnazione e l'amministrazione delle borse di studio sono oggetto del regolamento allegato al presente Accordo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Per l'esecuzione del presente Accordo sara' costituita una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi, che potranno avvalersi dell'assistenza di esperti. Essa avra' fra l'altro l'incarico di controllare il regolare funzionamento del presente Accordo, di facilitarne l'esecuzione e di studiare e promuovere tutte quelle iniziative che potranno dimostrarsi utili per una sempre piu' efficace collaborazione culturale fra i due Paesi. La Commissione Mista si riunira' quando ritenuto necessario alternativamente a Roma ed a Mogadiscio. La Commissione Mista istituira' a sua volta una Segreteria permanente con sede a Mogadiscio che assicurera' la continuita' dei lavori della Commissione.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo e' concluso senza limiti di tempo; tuttavia potra' essere denunciato da una delle Parti contraenti con preavviso di sei mesi. L'Accordo sara' ratificato nel piu' breve tempo possibile ed entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Mogadiscio. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma, addi' 26 aprile 1961 Per il Governo italiano CARLO RUSSO Per il Governo somalo ABDULLE MOHAMUD MOHAMED
Accordo-Regolamento
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ITALIANE A FAVORE DI STUDIOSI SOMALI 1. Per dare esecuzione a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Somalia firmato a Roma il 26 aprile 1961 verra' istituita una Commissione Mista con sede a Mogadiscio. 2. La Commissione sara' composta da un funzionario nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione somalo e da uno nominato dall'Ambasciatore d'Italia in Mogadiscio, i quali potranno farsi assistere da esperti. 3. La Commissione provvedera' annualmente a fissare il programma, il numero e l'entita' delle borse di studio che il Governo italiano si impegna a concedere a cittadini somali che intendano recarsi in Italia per frequentare regolari corsi presso istituti di insegnamento italiani. Le borse di studio hanno la durata massima di un anno accademico (1 novembre - 31 ottobre), ma potranno essere rinnovate. 4. La Commissione assegnera' le borse di cui trattasi tenendo in particolar modo presente la necessita' di intensificare la preparazione di laureati e di specialisti in quei rami in cui attualmente la Somalia ha maggiore e piu' urgente bisogno di personale specializzato. 5. Le borse di cui trattasi saranno in prevalenza riservate a studenti (dell'eta' dai 18 ai 30 anni) che aspireranno a compiere un intero ciclo di studi sino al conseguimento della laurea o del diploma rilasciati da Universita', Accademie Militari ed Istituti equiparati. Potranno tuttavia accordarsi sovvenzioni di diversa durata a laureati (dell'eta' dai 22 ai 35 anni) che intendano compiere studi di perfezionamento presso istituti di insegnamento superiori ed a tecnici e operai (dell'eta' dai 18 ai 35 anni) che intendono compiere periodi di addestramento e di osservazione presso istituti di specializzazione industriale, agricola e tecnica, come presso aziende pubbliche o private. 6. Tuttavia, durante i primi anni di applicazione del presente Regolamento avranno precedenza gli studenti che gia' hanno iniziato dei regolari corsi di studio in Italia in modo che essi possano essere messi in grado di completare gli studi fino al conseguimento della laurea. Non potranno pero' di regola essere rinnovate borse di studio agli studenti fuori corso o a coloro che nel precedente anno scolastico non abbiano conseguito un buon profitto negli studi. 7. L'ammontare annuo di ciascuna borsa di studio verra' fissato dalla Commissione tenendo conto delle esigenze scolastiche e della natura e della durata dei corsi prescelti. In ogni caso pero' esso non potra' mai superare la somma di lire un milione, comprensiva di ogni spesa ordinaria e straordinaria, incluse quelle di viaggi di andata e di ritorno. 8. Al termine di ogni anno la Commissione esaminera' il rendiconto della gestione del fondo destinato a borse di studio, trasferendo all'esercizio finanziario successivo le eventuali rimanenze (attive e passive). Roma, addi' 26 aprile 1961 Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
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