DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1904
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Palermo, n. 45679, emesso nell'adunanza del 10 luglio 1962; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Raccuja, in provincia di Messina.
SEGNI SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 2. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.