LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1940

Type Legge
Publication 1962-12-31
Ultimo aggiornamento 1963-02-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare la Convenzione, europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

SEGNI FANFANI - PICCIONI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convention

Convention europeenne sur la reconnaissance academique des qualifications universitaires Parte di provvedimento in formato grafico

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