LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1940

Type Legge
Publication 1962-12-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare la Convenzione, europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

SEGNI FANFANI - PICCIONI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convention

Convention europeenne sur la reconnaissance academique des qualifications universitaires Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.