DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 1961

Type DPR
Publication 1962-12-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio 26 ottobre 1940, n. 2096 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 25 e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le lauree in: Chimica; Chimica industriale; Fisica; Scienze naturali; Scienze biologiche; Scienze geologiche. Dopo l'art. 25 e' aggiunto seguente nuovo, articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Chimica indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico fisico con il conseguente della numerazione degli articoli successivi. Laurea in chimica Art. 26. - La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica, e' di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di e titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Possono essere ammessi inoltre i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni. a) Biennio di studi propedeutici: Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche (biennale); 2) Chimica generale ed inorganica (biennale); 3) Chimica, organica (biennale); 4) Chimica analitica; 5) Fisica sperimentale (biennale); 6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici); 7) Esercitazioni di matematiche (biennale); 8) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine; 9) Esercitazioni di preparazioni chimiche; 10) Esercitazioni di analisi di analisi chimica qualitativa; 11) Esercitazioni di fisica sperimentale. b) Triennio di studi di studi applicazione. Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico. Insegnamenti fondamentali comuni agli indirizzi; 1) Chimica fisica (biennale); 2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 3) Esercitazione di chimica fisica (biennale); 4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi; 5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente). Insegnamenti complementari per l'indirizzo organicobiologico 1) Analisi matematica (algebra ed infinitesimale); 2) Geometra analitica con elementi proiettiva; 3) Meccanica razionale con elementi di statica; 4) Chimica farmaceutica; 5) Chimica biologica; 6) Tecnologia e chimica del petrolio; 7) Chimica organica industriale; 8) Esercitazioni di tecnica e sintesi speciali Organiche; 9) Chimica applicata; 10) Chimica organica superiore; 11) Chimica macromolecolare. Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale); 2) Geometra analitica con elementi di proiettiva; 3) Meccanica razionale con elementi di statica; 4) Elettrochimica; 5) Chimica quantistica; 6) Chimica teorica; 7) Spettroscopia (corso speciale per chimici); 8) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali); 9) Chimica industriale; 10) Scienza dei metalli; 11) Strutturistica chimica; 12) Chimica applicata (ai materiali da costruzione); 13) Radiochimica; 14) Complementi di matematica (corso speciale per chimici); 15) Siderurgia e metallurgia; 16) Chimica statistica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il biennio e per il triennio e almeno sette da lui scelti tra i complementari dell'indirizzo seguito. L'ammissione agli esami degli insegnamenti aventi le rispettive esercitazioni implica; il superamento dell'esame delle esercitazioni stesse. L'ammissione all'esame II degli insegnamenti biennali implica il superamento dell'esame I. I tre insegnamenti complementari di "Analisi matematica" e di Geometria analitica, con elementi di proiettiva, e di "Meccanica razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di "Istituzioni di matematiche" (biennale) L'iscrizione al corso di "Esercitazioni di Analisi chimica qualitativa", e implica il superamento degli esami di: Esercitazioni di preparazioni chimiche e di chimica e ed inorganica I. Il superamento degli esami predetti dovra' verificarsi nella, sia estiva ed autunnale del precedente anno di corso. Sono escluse le iscrizioni ritardate dopo gli eventuali appelli o sessioni straordinarie successive. Le frequenze agli insegnamenti di: Chimica organica II, Mineralogia, Chimica analitica, analitica, e esercitazioni di disegno di elementi di macchine sono facoltative al biennio od al terzo anno di corso. All'atto dell'iscrizione al triennio lo studente deve indicare l'indirizzo prescelto allegando l'elenco degli esami complementari. Tale elenco verra' sottoposto a convalida da parte della Facolta' e non potra' subire di norma alcuna variazione. Non potra' essere ammesso al laboratorio di laurea: lo studente che non abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi dal I al IV anno, eccettuati: a) per gli studenti dell'indirizzo inorganico-chimico-fisico: due esami complementari; b) per gli studenti dell'indirizzo organico-biologico: due esami complementari, oppure l'esame di chimica fisica II. In base alle norme precedenti lo studente puo' essere ammesso per lo sviluppo della tesi presso qualsiasi Istituto o Laboratorio della Facolta'. In via eccezioni puo' essere ammesso presso un Istituto di altra Facolta' o Istituto superiore di Milano, purche' diretto o controllato da un titolare di ruolo che assuma la responsabilita' delle ricerche di laurea. In ogni caso il laureando deve presentare alla Facolta', la domanda per l'ammissione all'istituto o Laboratorio che intende scegliere, indicando l'argomento della tesi. Per la validita' della tesi sperimentale, lo studente dovra' frequentare l'istituto o Laboratorio prescelto almeno per un anno accademico. Alla fine del laboratorio di laurea il relatore responsabile dovra' inviare al presidente della Commissione di laurea, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il candidato ha frequentato per il periodo dovuto il proprio laboratorio, e dovra' esprimere motivato giudizio di idonei la' sul candidato stesso. L'ammissione all'esame di laurea implica il superamento del saggio di prelaurea. Il saggio consiste in una prova scritta su argomenti di chimica tratta da insegnamenti chimici fondamentali e una prova orale di cultura chimica. La Commissione esaminatrice, nei casi in cui lo giudichi necessario, potra' richiedere al candidato una riva pratica.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1963

Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 56 - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.