DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1962, n. 1988

Type DPR
Publication 1962-11-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 28 dicembre 1961, n. 34 della Regione siciliana integrata dalla successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Palermo il 24 aprile 1962 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Semeiotica chirurgica", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, nella tabella D annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e, ai sensi dell'art. 1 (sub-art. 13 -bis) della legge 24 giugno 1958, n. 465; un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base ai citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.800.000 (tre milioni ottocentomila) e lire 1.800.000 (un milione ottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 ed in lire 760.000 (settecentosessantamila) e lire 360.000 (trecentosessantamila) per la costituzione dello speciale fondo per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Art. 4

L'Universita' di Palermo si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ad titolari dei posti di cui all'art. 2, oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, dei titolari medesimi, previsti dall'art. 3.

Art. 5

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, i posti di cui all'art. 2 saranno senz'altro oppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.

Art. 6

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SEGNI GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1963

Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 51. - VILLA

Convenzione cattedra Semeiotica chiururgia facolta' medicina Palermo- art. 1

Repertorio n. 116 Convenzione per la istituzione della cattedra di Semeiotica chirurgica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Palermo. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantadue, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore nove, in Palermo, nell'ufficio dell'Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata, 11, innanzi a me dott. Nicola Grillone di Giovanni, nato a Caserta il 13 febbraio 1933, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale del 9 agosto 1961, n. 885, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1961, registro n. 1, foglio n 135, sono presenti: a) l'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato, in Palermo, via Sgarlata n. 11; b) il prof. dott. Tommaso Ajello, nato a Bagheria il 2 gennaio 1903, domiciliato per la carica in questa via Maqueda presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Palermo che dichiara di intervenire quale rettore e legate rappresentante dell'Universita' degli studi di Palermo, essendo autorizzato alla stipula di esso atto, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Universita' in data 29 marzo 1962, che, segnata di lettera "A", si allega al presente atto; c) il prof. dott. Lelio Rossi, nato a Palermo il 4 settembre 1898, direttore regionale presso l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione il quale e' presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo; d) il dott. Francesco Matteo, nato a Palermo il 3 aprile 1914, ispettore centrale presso l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, il quale e' presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo. Premesso che con legge regionale n. 34 del 28 dicembre 1961, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Regione, parte I, n. 2, del 13 gennaio 1962, e' stata autorizzata la stipula di una convenzione per la istituzione di una Cattedra di Semeiotica chirurgica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, a modifica della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1955; che l'art. 2 della legge n. 34 del 28 dicembre 1961 prevede che: "all'art. 8 della legge 4 aprile 1955, n. 29 e' aggiunto il seguente comma: - per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35"; Che alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge regionale sopra indicata 6 stato provveduto con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, pubblicata nella " Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana il 13 gennaio 1962; che il Consiglio della Facolta di medicina e chirurgia (allegato "B") il Senato accademico (allegato "C") e il Consiglio di amministrazione (allegato "A ") della Universita' di Palermo hanno accettato la istituzione di detta Cattedra salva l'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione; i comparenti suddetti della cui identita' personale io sono certo, con l'assistenza dei sopracitati testimoni, al fine di dare esecuzione alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 34, integrata dalla legge regionali 28 dicembre 1961, n. 36, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Palermo e' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in conformita' allo disposizioni tutte di cui alla legge regionale 38 dicembre 1961, n. 34, integrata con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, in aggiunta ai posti di organico, un posto di ruolo da destinare alla Cattedra di Semeiotica chirurgica.

Convenzione cattedra Semeiotica chiururgia facolta' medicina Palermo- art. 2

Art. 2. Al sensi dell'[art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1961-12-28;34~art2) e della successiva [legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1961-12-28;36), l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Palermo la somma annua, occorrente per il funzionamento del posto di ruolo di cui al precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della Cattedra, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del titolare della Cattedra dovranno essere operate per disposizioni di legge, in conto entrate del tesoro. L'erogazione della detta somma sara' corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio del professore di ruolo che sara' assunto alla Cattedra stessa per pubblico concorso.

Convenzione cattedra Semeiotica chiururgia facolta' medicina Palermo- art. 3

Art. 3. Le somme di cui all'articolo precedente n. 2 saranno corrisposte all'Universita' di Palermo entro il primo semestre di ciascun anno accademico.

Convenzione cattedra Semeiotica chiururgia facolta' medicina Palermo- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Palermo assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della Cattedra comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto titolare dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del tesoro.

Convenzione cattedra Semeiotica chiururgia facolta' medicina Palermo- art. 5

Art. 5. L'Assessore regionale per la pubblica Istruzione assume lo impegno di aumentare la somma di cui al precedente art. 2 in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o di eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore dei professori titolari di Cattedre delle Universita' degli studi della Repubblica.

Convenzione cattedra Semeiotica chiururgia facolta' medicina Palermo- art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio del professore titolare della Cattedra. La presente convenzione e' rinnovabile per un ulteriore periodo di anni venti su richiesta delle parti contraenti da effettuarsi durante il ventesimo anno della sua validita'.

Convenzione cattedra Semeiotica chiururgia facolta' medicina Palermo- art. 7

Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo i contributi previsti, il posto istituito dalla presente convenzione si intendera' soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entita' della liquidazione e la causa che determinera' la estinzione del rapporto d'impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana versera' allo Stato la eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare della Cattedra.

Convenzione cattedra Semeiotica chiururgia facolta' medicina Palermo- art. 8

Art. 8. La presente convenzione, perche' stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa. Essa diventera' esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporra' l'approvazione. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alla loro volonta'. F.to: Gaetano Lo MAGRO, n. q. F.to: Tommaso AIELLO, n. q. F.to: ROSSI F.to: MALLEO F.to: Nicola GRILLONE, ufficiale rogante.

Convenzione assistente cattedra Semeiotica chirurgica medicina Palermo- art. 1

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.